Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2809/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax agency appeal, ruling endo-procedural hearing mandatory for VAT refund denials.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2809/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower tribunal's decision ordering a refund of VAT credits. The agency argued that the lower court incorrectly shifted the burden of proof and failed to recognize that endo-procedural hearings are only required when the administration asserts its own debt. However, the court held that denying a taxpayer's refund claim constitutes an activity prejudicial to their legal sphere, thereby mandating a hearing under Article 12, paragraph 7, of Law No. 212/2000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; In cases involving the denial of a taxpayer's VAT refund claim, the endo-procedural hearing is mandatory regardless of whether the administration previously requested documents, as such denial prejudices the taxpayer's legal sphere.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund denial endo-procedural hearing burden of proof tax administration debt Article 12 Law 212/2000 rimborso dell'IVA tassazione dell'IVA istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.
Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
633 del 1972, dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
546 del 1992 e dell’art. 2697 cod.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Conseguente falsa applicazione delle disposizioni sulla decadenza dell’accertamento, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972».
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.
art. 2697 cod. civ
546 del 1992 e dell’art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 28833 del 19/10/2021, Sez. 6^-5^, Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13568‒2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -ricorrente – contro BATTAGLIA Michele, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv. Antonio PASQUA (pec: antonio.pasqua@avvocativibo.legalmail.it); -resistente - Oggetto: rimborso credito IVA società cessata– contraddittorio endoprocedimentale - rimessione alla pubblica udienza avverso la sentenza n. 1078/01/2024della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CALABRIA, depositata in data 12/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA Dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata emerge che Michele Battaglia, che aveva cessato l’attività il 3/10/2012, nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2012 aveva esposto un credito IVA residuo di 32.972,34 euro (avendo compensato in dichiarazione una parte del maggior credito vantato) di cui aveva richiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate che gli aveva negato con provvedimento n. 46808 notificato a mezzo pec in data 07/02/2022 con la seguente motivazione: «il rimborso del credito IVA ha prescrizione biennale».

Il contribuente impugnava, quindi, il diniego dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia che accolse il ricorso. L’appello proposto dall’Ufficio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata. Sostenevano i giudici di appello che erano«Del tutto prive di pregio giuridico le doglianze inerenti la nullità dellasentenza di primo grado per mancata verifica dell'onere della prova. Il diritto al rimborso discende da una dichiarazione IVA non contestata dall'Amministrazione finanziaria.

Dall'analisi della comunicazione di diniegoemerge che l'Ufficio ha inteso rigettare la richiesta di rimborso in ragione di un termine biennale di prescrizione. Premesso che il termine entro il quale richiedere il rimborso iva ha natura quinquennale, l'Ufficio non può pensare di riaprire i termini per l'accertamento di una dichiarazione IVA oltre i termini decadenziali. L'obbligodi buona fede è a carico non solo del contribuente ma di tale obbligo è onerata l'amministrazione finanziaria la quale, illo tempore , avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio per itributi armonizzati quali appunto l'IVA, mentre di fatto ha proceduto a diniegare la richiesta di rimborso senza entrare nel merito ma limitandosi ad eccepire una presunta prescrizione».

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi, cui replica l’intimato con “memoria di costituzione” del 7 ottobre 2024. In data 14/11/2025 il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. In data 15/11/2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. con cui « Preso atto della tardiva costituzione del contribuente il data 7 ottobre 2024 e, dunque, ben oltre il termine per il tempestivo deposito del controricorso», ha eccepito «l’inammissibilità della memoria depositata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. in data 14 novembre 2025».

In data 17/11/2025 il controricorrente ha depositato «memoria in sostituzione della discussione in pubblica udienza». RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ., «per avere il Giudice di merito invertito l’onere della prova, affermando che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere al controllo della sussistenza del credito entro il termine decadenziale di cinque anni, di modo che la mancata contestazione entro tale termine avrebbe determinato una situazione di “non contestazione”, la quale è invero irrilevante dato che, per i crediti vantati dal privato nei confronti dell’Autorità fiscale, l’onere di provarli spetta sempre al contribuente, dal momento che la decadenza dell’Amministrazione riguarda la verifica dei debiti ma non dei crediti dei contribuenti.

Conseguente falsa applicazione delle disposizioni sulla decadenza dell’accertamento, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972». Con il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, applicabile ratione temporis, «e comunque delle norme concernenti l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, che il Giudice ha errato a ritenere violate in quanto l’istituto in questione riguarda la fattispecie in cui l’Amministrazione finanziaria intende vantare un proprio credito, mentre la fattispecie concreta concerne la ben diversa ipotesi in cui si controverte di un suo asserito debito».

Tale ultimo motivo pone la questione della necessità dell’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale anche nelle ipotesi di provvedimenti di rigetto di pretese restitutorie del contribuente. Sul tema del contraddittorio endoprocedimentale nelle fattispecie come quella che ci occupa, di impugnazione di diniego dirimborso IVA , questa Corte, Sez. 6^-5^, con l’ordinanza n. 28833 del 19/10/2021 (Rv. 662819 -01), ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria».

Il principio introdotto dalla suddetta pronuncia, che ritiene che il disconoscimento espresso di un credito verso l'amministrazione finanziaria, in quanto «attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente», imponga sempre e comunque l’espletamento di un contraddittorio con il contribuente, in questo caso con il creditore istante, ad avviso di questo Collegio merita di essere approfondito in sede di pubblica udienza. P.Q.M r