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Ordinanza — n. 2775/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding administrative de facto manager liability and new defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2775/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a second-instance tax court ruling that exonerated the appellant from fines. The appellant argued the lower court erred by accepting new defenses regarding his status as a de facto administrator, which he claimed were not properly contested in the first instance. The court held that such arguments constitute mere defenses rather than new exceptions, and since the lower court's decision rested on independent grounds, the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 9 d.lgs. n. 472/1997: The prohibition on raising new exceptions in appeal applies strictly to formal exceptions, not to mere party arguments reclassifying facts, and a cassation appeal must challenge all independent grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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administrative de facto manager tax evasion liability new exceptions in appeal mere party arguments independent grounds of decision tax sanctions cassation admissibility impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È infatti fermo principio di questa Corte quello percui il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall ’ art. 57, comma2, del d.lgs.
Art. 9 d.lgs. n. 472/1997
propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro Oggetto:sanzioni– ammini- stratore di fatto –concorso ex art. 9 d.lgs.
Art. 7 d.l. n. 269 del 2003
112 c.p.c., per essere la sentenza d’appello viziata da extrapetizione.Secondo la ricorrente , la Corte territoriale, nel ritenere la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni relativeal proprio rapporto tributario ai sensi dell’art. 7 d.l.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro Oggetto:sanzioni– ammini- stratore di fatto –concorso ex art. 9 d.lgs.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12651/2018
546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine(Cass. n. 12651/2018 ;
Cass. n. 7434/2021
Cass. n. 12372/2006
Cass. n. 9647/2011
Cass. n. 6985/2019
Cass. n. 10815/2019
6985 /2019 ; Cass. n. 10815/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 14588 /20 2 4 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro Oggetto:sanzioni– ammini- stratore di fatto –concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997- extrapetizione DI GIANNANTONIO Andrea, rappresentato e difeso dall’avv. Tristano Tonnini –controricorrente – avversola sentenza n. 268/02 / 20 2 4 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche , depositata il 19 / 3 /20 2 4 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 gennaio 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro . FATTIDI CAUSA 1.Andrea Di Giannantonio impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Ancona , con distinti ricorsi, tre avvisi con i quali l’Agenzia delleentrate gli aveva irrogato sanzion i pecuniari e per violazioni della normativa tributaria commesse dalla Tecniconsult S.r.l., rispettivamente afferenti agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 . L’irrogazionedelle sanzioni veniva giustificata negli avvisi di cui trattasi in ragione del fatto che il Di Giannantonio, qualificato come «consulentee amministratore di fatto » della società, aveva « ideato e realizzato, insieme al legale rappresentante della società il Sig.

Di Giannantonio Gino Maurizio, l’evasione fiscale in oggetto, così realizzandosil’ipotesi di concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9 delD.LGS. 472/97 » 2.Il Giudice di prime cure respinse i ricorsi.

3. L a Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , investitadi tre analoghi appelli del Di Giannantonio , successivamente riuniti, accolse i gravam i , evidenziando, da un lato, l’insussistenza di elementiprobatori sufficienti a dimostrare che l’appellante fosse stato amministratore di fatto della società, dall’altro, l’applicabilità esclusivamentea quest’ultima delle sanzioni in virtù di quanto stabili to dall’art.7 d.l. n. 269 del 2003 .

4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motiv i , cui Andrea Di Giannantonioha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380 - bis 1 c.p.c . 5.Il Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Tiziana Orrù, ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimentodel ricorso. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in ragione dell’asserita mancata impugnazione di quella statuizione della Corte regionale che ha accolto l’ottavo motivo d’appello, quello con cui l’appellante si doleva dell’erroneitàdella pronuncia di primo grado nella parte in cui si sosteneva cheil Di Giannantonio avrebbe dovuto dare prova di non essere una “testa di legno”, quando invece la prova contraria avr ebbe dovuto essere indirizzataa dimostrare di non essere amministratore di fatto.

Secondo il controricorrentetale punto della sentenza d’appello, non specificamente impugnato dall’Agenzia fiscale, è da solo sufficiente a giustificare l’annullamento de i contestati atti sanzionatori, con conseguente inammissibilitàdel ricorso per difetto d’interesse. 2.Tale eccezione è infondata e va disattesa. Come già sopra accennato, le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata sono due: la mancata prova del ruolo di amministratore di fatto della società in capo all’appellante (quale conseguenza,tra l’altro, dell’accoglimento dell’ottavo motivo d’appello) , e l’applicabilitàdelle sanzioni nei confronti della sola società con personalità giuridicaai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.

La prima ratio decidendi èstata contestata con i primi tre motivi di ricorso, la seconda è stata specificamenteimpugnata con il quarto. Deve dunque escludersi l’invocato passaggio in giudicato di una qualche statuizione della sentenza impugnata che possa di per sé giustificarel’annullamento dei tre atti di irrogazione sanzioni per cui è causa. 3.Per ragioni di economia processuale può peraltro procedersi, in via prioritaria, all’esame del quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza impugnata violato il divieto di ius novorum , nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere la sentenza d’appello viziata da extrapetizione.Secondo la ricorrente , la Corte territoriale, nel ritenere la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni relativeal proprio rapporto tributario ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ha erroneamente pronunciato oltre i confini del thema decidendum,avendo inammissibilmente accolto un’eccezione sollevata dallaparte privata soltanto nel corso del giudizio di secondo grado. 4.Il motivo è i nfondato. 4.1.

In relazione al punto di cui si discute la sentenza impugnata ha affermato che, anche volendo aderire alla prospettazione fattuale dell’Agenzia delle entrate, gli atti sanzionatori impugnati sarebbero comunque illegittimi per violazione dell’art. 7 cit. In fatti, afferma la sentenza,«poiché la Tecniconsult s.r.l. è soggetto dotato di personalità giuridicae, quindi, centro di imputazione di responsabilità fiscale, vale la regola, più volte evocata dalla Suprema Corte, in forza della quale “Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributar io proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003(conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratoredi fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso diquest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art. 9 del d.lgs.n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizionidel d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili”; in tali casi, nonsussiste la responsabilità dell’amminist ratore di fatto ». 4.2.Tale statuizione non viene contestata dall’Agenzia fiscale perché diper sé erronea o richiamante un principio inapplicabile alla fattispecie in esame.

Essa, del resto, si pone in linea con l’ormai consolidato orientamentodi questa Corte secondo cui il nuovo sistema di cui all’art. 7d.l. n. 269 del 2003 , il cui spettro operativo è circoscritto solo alle cd. figure interne alla società, è ispirato al modello di chi dall’illecita condotta trae vantaggio : s e è la società, ad essa sarà correttamente indirizzatala sanzione ; se è la persona fisica, che dietro il paravento dellasocietà persegue i propri illeciti vantaggi, la sanzione colpirà chi dell’illecitone è l’autore, non solo materiale, ma giuridico .

Nella specie, infatti,è indubbio, come emerge dagli avvisi di irrogazion e sanzioni e dagli atti di contestazione che li hanno preceduti, che l’Ufficio:

i) considerasse Andrea Di Giannantonio un intraneus alla società, essendo suo amministratore di fatto con mansioni prevalentemente amministrativo-contabili nonché soggetto a cui la società era, unitamenteal fratello Gino Maurizio, sostanzialmente « riconducibile »; ii) ritenesse che le violazioni contestate fossero state commesse nell’interessedella società, concretamente operativa, al fine, tra l’altro, di procurarle indebiti vantaggi fiscali e farla apparire in possesso di requisiti di capacità finanziaria necessari p er l’aggiudicazione di gare d’appalto e il conseguimento di anticipazioni di prefinanziamento.

Ne consegue la sicura sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.7 cit. 4.3. La statuizione viene piuttosto censurata perché resa in accoglimento di un’eccezione tardivamente (e, quindi, inammissibilmente)formulata solo nell’atto di appello. Talecensura è però priva di pregio per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,la questione della responsabilità esclusiva della società per violazioni di norme tributarie relative al proprio rapporto fiscale era stata specificamente agitata già negli originari ricorsi del Di Giannantonioavverso gli atti sanzionatori (v. pagg. 28 e 30 dei ricorsi, icui stralci sono stati riportati nel controricorso).

Inoltre perché , nell’affermare l’applicabilità alla specie dell’art. 7 cit., la Corte regionale non si è certo allontanata dal thema decidendum definitodalle parti, ma ha piuttosto operato una qualificazione giuridica dei fatti controversi, con conseguente applicazione del trattamento giuridicopertinente quale previsto dalle norme di legge concretamente applicabili,individuabili anche autonoma mente dal giudice in for z a del principioiura novit curia . È infatti fermo principio di questa Corte quello percui il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall ’ art. 57, comma2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine(Cass. n. 12651/2018 ;

Cass. n. 7434/2021 ) . In altri termini, lo ius novorum cui si riferisce l’art. 57 cit. riguarda le sole eccezioni sostanziali in senso stretto ovvero quelle per cui la legge riserva espressamentealla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere unfatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, non già leargomentazioni di parte – quali quelle che vengono ora in esame – volte aricondurre i fatti di causa in determinate categorie giuridiche. 5.L’infondatezza del quarto motivo di ricorso – che conduce alla conferma diuna delle due (autonome) rationes decidendi della sentenza impugnata –comporta l’inammissibilità per carenza di interesse dei primi tre motivi (dicui diviene superfluo l’esame) , con i quali si contesta l’idoneità della motivazione della pronuncia dei giudici d’appello per essere fondata su unaricostruzione dei fatti parziale e non corrispondente alle contestazioni mossedall’Agenzia (primo motivo), per non aver esaminato le deduzioni dell’Ufficio e aver erroneamente interpretato le risultanze probatorie (secondo motivo) nonché perché basata su mere ipotesi astratte, non comprovatee neppure dedotte dalle parti (terzo motivo).

L’accoglimento di uno di questi motivi, che come già rilevato colpiscono l’altra ratio decidendi, quella riguardante la mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto della società da parte Di Giannantonio, non potrebbeinfatti condurre all’accoglimento del ricorso per cassazione. Sottoquesto profilo, va fatta applicazione del principio per cui quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372/2006;

Cass. n. 9647 /2011 ; Cass. n. 6985 /2019 ; Cass. n. 10815/2019).

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali , liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ,