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Ordinanza Interlocutoria — n. 2715/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for production of documents proving tax dispute resolution under Law 50/2017.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and remanded the case to a new hearing role. The Agency of Revenue argued the tax dispute was extinguished because the taxpayer submitted a request for final resolution under Law 50/2017. The court ordered the production of documents proving this resolution before proceeding further.

Regesto Legislator

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Art. 11 Law n. 50/2017; In the absence of documentary proof of a taxpayer's request for final resolution under Art. 11 Law n. 50/2017, the court must order the production of such documents to determine if the subject matter of the dispute has ceased.

Parole chiave

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tax dispute resolution Law 50/2017 extinction of litigation production of documents Cassation remand tax administration final resolution request contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 11 Law n. 50/2017
La controricorrente, con memoria depositata in data 28/11/2025, ha affermato che: «con nota del 24.2.2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del .L.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28379/2018 R.G. proposto da : Srl Grafiche Italprint, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ranni unitamente all’avvocato Giuseppe Basso ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 273/2018depositata il 28/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto ( hinc: CTR ) , con la sentenza n. 273/2018 depositata in data 28/02/2018, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 821/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Grafiche Italprint s.r.l. (hinc: la contribuenteo la società contribuente ), relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, aventi per oggetto le ripresa a tassazione di somme dovute per IVA e IRAP. 2.Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con settemotivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La controricorrente, con memoria depositata in data 28/11/2025, ha affermato che: «con nota del 24.2.2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del .L. n. 50/2017, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.» 4.1. La controricorrente ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre rilevare che - a fronte di quanto affermato dalla controricorrente Agenzia delle Entrate con memoria depositata in data 28/11/2025, in assenza di ulteriore documentazione e memorie depositate dalla società contribuente (odierna ricorrente)- è necessaria la produzione dei documenti relativi alla definizione della controversia ex art. 11 legge n. 50 del 2017.

2. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, fissando alle parti il termine per la produzione dei documenti relativi alla definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 legge n. 50 del 2017. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; fissa alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della documentazione inerente alla definizione della controversia ai sensi dell’art. 11legge n. 50 del 2017. Così