Cassation court dismisses tax appeal regarding fuel card costs and reverse charge application in subcontracting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying fuel cost deductions and applying reverse charge rules. The taxpayer argued that formal requirements for fuel cards violated constitutional principles of effectiveness and proportionality, while the tax authority contended that specific vehicle identification was mandatory for cost inerenza. The court ruled that the administrative decision correctly applied statutory formalities to verify cost relevance and that the taxpayer's arguments constituted a re-evaluation of facts beyond the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 6 DPR 633/1972; Art. 2 DPR 444/1997; Art. 53 Cost.; Art. 109 TUIR: The court holds that formal identification of vehicles in fuel records is a valid requirement for proving cost inerenza, and taxpayers cannot challenge the application of reverse charge rules by re-evaluating factual elements reserved for the administrative judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10798/2017 R.G. proposto da : MUSTARELLI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FERRI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA -intimato- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZ.DIST. LATINA n.6302/2016 depositata i l 24/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI.
FATTI DI CAUSA 1.Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da Mustarelli Costruzioni s.r.l. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento che, in relazione all’anno d’imposta 2007, contestava costi ritenuti non inerenti per Euro 6.765,00 e la non corretta applicazione della normativa del cd. revers e charge nell’ambito di operazioni di subappalto, con la conseguente irrogazione della sanzione. 2.Mentre il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist.
Latina (hinc: CTR) aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. 3.Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che il giudice di seconde cure, con specifico riferimento alla questione relativa ai costi deducibili relativi alle schede carburante, ha ritenuto che non fosse stata osservata la normativa di riferimento (d.P.R. n. 444 del 1997), in ragione della mancata specificazione degli elementi identificativi dei veicoli, cosa che non rende riferibile il servizio di manutenzione ai mezzi impiegati dall’impresa. 3.1. Con riferimento, invece, alla violazione della normativa in materia di reverse chargeè stato evidenziato che il mancato e coerente inserimento nei registri delle fatture di acquisto e di vendita, che consentono di neutralizzare l’IVA, comporta l’illegittima detrazione d’imposta del contribuente.
4. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge in relazione agli artt. 17 d.P.R. n. 633 del 1972, 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000. 1.1. Con tale motivo di ricorso – riferito all’applicabilità del regime del cd. reverse charge alle operazioni di subappalto - la ricorrente censura l’illegittima irrogazione della sanzione, stante la mancata contestazione di alcun debito d’imposta.
Il caso di specie, ad avviso di parte ricorrente, è infatti inquadrabile nell’art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, con l’irrogazione della sanzione ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, mentre nel caso in esame deve essere applicato l’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000. Secondo la Circolare 37/E dell’Agenzia delle Entrate il regime del cd. reverse charge si applica, infatti, alle operazioni di subappalto in cui l’attività del contribuente rientra nella sezione F delle attività economiche Atecofin (2004) ora Atecofin (2007).
Nel caso di specie, per l’anno 2007, le ditte dei contratti di appalto (MG Controsoffitti di Munari Giacomo, Edil Asfalto di Filigenzi Sandro) hanno eseguito lavori di fornitura e posa controsoffitti e di posa in opera di guaina. I codici Ateco di tali attività non rientrano nella lettera F delle attività economiche Ateco, con la conseguenza che nonopera il meccanismo del cd. reverse charge . Anche per gli accertatori è il subappaltatore che deve verificare se il destinatario della propria fattura è l’appaltatore oppure l’appaltante commitente. 1.2.
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto – oltre a rievocare una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte -non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che a fronte del rilievo dell’amministrazione finanziaria (secondo cui le fatture erano state emesse dai subappaltatori ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, senza applicare l’IVA ed erano state registrate in contabilità dalla contribuente solo tra gli acquisti con illegittima detrazione dell’IVA), ha evidenziato che il mancato coerente inserimento nei registri delle fatture di acquisto e di vendita – che consentono di neutralizzare l’IVA – ha comportato l’illegittima detrazione dell’imposta.
2. Con il secondo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 53 Cost. e dell’art. 2 d.P.R. n. 444 del 1997. 2.1. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata –accogliendo la prospettazione dell’ufficio sulla base di un criterio meramente formalistico (i.e. l’obbligo di utilizzo di schede carburante e non di fatture e la necessaria indicazione di un elemento identificativo del mezzo) - viola il principio di effettività sancito dall’art. 53 Cost. e nega al contribuente la possibilità di dimostrare l’effettività e l’inerenza dei costi riferibili ai veicoli usati e registrati nel registro dei beni strumentali. 2.2.
Il motivo è infondato, dal momento che l’inerenza dei costi non può che essere individuata, in concreto, con riferimento agli estremi di individuazione del veicolo (art. 2 d.P.R. n. 444 del 1997) e non al modello generale. È improprio, inoltre, il riferimento di parte ricorrente al principio di capacità contributiva e di effettività, non venendo in rilievo la questione relativa alla deducibilità dei costi, quanto quella relativa a lla prova dell’inerenza, attraverso l’identificazione del veicolo nelle schede carburante, cioè mediante un adempimento formale che non contrasta affatto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nella misura in cui non impone al contribuente un onere documentale inesigibile o eccessivamente oneroso.
3. Alla luce di quanto evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm