Cassation court dismisses insurer's appeal regarding tax refund denial due to lack of authority for third-party claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected UnipolSai's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to refund a registered tax payment. The insurer argued that the tax debt was nullified, but the court found the request procedurally flawed because it was merely a solicitation of a refund previously requested by a co-obligated insurer without a specific mandate. Consequently, the court ruled that the administrative authority was not obligated to process a claim that lacked independent legal standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 602/1973; D.P.R. n. 115/2002: In tax refund proceedings involving co-obligated parties, a claim is inadmissible if it lacks a specific mandate from the original payer and is merely a solicitation of a prior request made by a third party.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8489/2022 del ruolo generale, proposto DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012), quale incorporante la società Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del procuratore dott. Andrea Donati Duccio, giusta procura speciale in autentica notarile dr. Tommaso Gherardi in Bologna (rep. n. 78.394 – racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Laura Castaldi (c.f. CST LRA 65C60 D612 I) e Nicola L. De Renzis Sonnino (c.f.
DRN NLL 67L03 D612 Z). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 2615/22/2021 della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce -, depositata in data 22 settembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia - per come riepilogato dalla ricorrente - è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. (poi incorporata nella UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1783/2003 del Tribunale di Lecce. La Milano Assicurazioni, dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota (La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato.
Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la Fondiaria Assicurazione S.p.A. (coobbligata, che aveva versato alla Milano Assicurazioni, in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata Milano Assicurazioni. Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla Milano Assicurazioni, cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa.
2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia – per quanto ora interessa – rigettava (nella fase F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 rescissoria del giudizio di revocazione) l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, assumendo che, «In presenza di coobbligati in solido, più esattamente ex obbligati (il tributo originariamente dovuto era stato assolto), legittimato a chiedere il rimborso è solo colui che lo ha versato» (così nella sentenza in esame impugnata), non configurandosi l’ipotesi di una solidarietà attiva .
Il Giudice regionale osserva, quindi, che «la Fondiaria non è mai stata creditrice del rimborso, non avendo mai versato il tributo» (così nella pronuncia impugnata), negando, poi, la sussistenza di un mandato a riscuotere, in quanto non allegato, nè tantomeno provato.
3. Con ricorso notificato in data 2 marzo 2022 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di un unico motivo, illustrato poi con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., depositata il 14 novembre 2025.
4. L’Agenzia delle Entrate è restata intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37, 57 e 77 d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con gli artt. 1219, 1292, 1308, secondo comma, e 2966 c.c., affermando che: a. «la Fondiaria, in quanto parte in causa nel giudizio che aveva messo capo alla sentenza del Tribunale di Lecce oggetto di imposizione - e destinataria anch’essa dell’avviso di liquidazione […], quale coobbligata in solido al pagamento dell’imposta con la Milano Assicurazioni - rivestiva certamente la qualifica di contribuente ai F i r m a t o D a :
G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, ed a prescindere dal soggetto che aveva eseguito materialmente il pagamento dell’imposta poi rivelatasi non dovuta, era assolutamente legittimata a richiedere il rimborso de quo»; - «[…] come diffusamente esposto dalla parte contribuente in seno al proprio atto di appello […] che “la legittimazione a chiedere il rimborso non va determinata in base a colui che effettua materialmente il pagamento, perché “una volta estinta l’obbligazione tributaria l’eventuale diritto al rimborso non può che competere al soggetto destinato ad essere definitivamente inciso dalla pretesa” (così Cass.
Sez. Trib., 8 marzo 2006, n. 4954), in considerazione del fatto che “in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, limita il diritto al rimborso delle somme corrisposte in eccedenza al “contribuente” ed al “soggetto nei cui confronti la sanzione è applicata”, unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta” (così Cass., Sez. Trib., 30 ottobre 2007, n. 22918)» (v. pagina n. 12 del ricorso); c. «In tal senso deponendo inequivocabilmente il chiaro tenore degli artt. 37 e 77 del D.P.R. n. 131/1986 laddove identificano nel “contribuente” e non già in “colui che ha effettuato il pagamento” il destinatario del loro precetto normativo» (così a pagina n. 13 del ricorso).
2. Il ricorso va respinto. Come ben noto alla ricorrente, per averla richiamata nella memoria illustrativa, questa Corte di recente ha ribadito, con valutazioni qui condivise, che: - «In base all’art. 77 d.P.R. 131/86: <<Decadenza dell'azione del contribuente.
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (…)>>»; - «Si è in proposito osservato (Cass. n. 6864/23 con ulteriori richiami) come quella in esame costituisca una previsione che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, <<in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento>>, aggiungendosi poi che questa conclusione <<si colloca armonicamente, a ben vedere, nell’ancor più generale disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., in ordine alla quale è indirizzo pacifico e consolidato (v.
Cass. nn. 7871/11, 13829/04, 13357/04, 2087/78 ed altre) quello per cui: ‘la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il ‘solvens’ ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante’>>»; - la circostanza del pagamento effettuato, a seguito dell'originaria attività di liquidazione dell'ufficio […] dal ricorrente non può essere superata in ragione del fatto che (anche) l’istante «fosse <<contribuente>> in quanto tenuta in via solidale al pagamento dell'imposta di registro inizialmente liquidata, dovendosi in proposito tenere distinti i diversi piani (invece indebitamente sovrapposti dalla ricorrente) della legittimazione tributaria passiva al versamento dell'imposta liquidata […] con quello della legittimazione attiva ad F i r m a t o D a :
G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 ottenere il rimborso, quest'ultimo invece correlato - come detto – al regime dell’indebito ed all'effettivo versamento (definitorio dell’intera posizione creditoria dell’Amministrazione) dell'imposta chiesta in restituzione»; - «La qualità di contribuente, ex art. 77 cit., è condizione sì necessaria, ma non sufficiente, per ottenere il rimborso» (così Cass.n. 4302/2024).
3. Va aggiunto che non è utile alle ragioni della contribuente il riferimento al passaggio di tale ultima pronuncia nella parte in cui aveva preso in considerazione l’ipotetico tema (non trattato in assenza di allegazione) della reale ed indebita incisione patrimoniale per effetto del concreto esercizio del regresso pro quota da parte della solvens. E ciò per la dirimente circostanza che l’istanza avanzata dalla ricorrente non risulta essere stata proposta in via autonoma, per effetto del pagamento dalla stessa (rectius dalla società Milano poi incorporata) effettuato, ma si è legata, si è agganciata a quella inoltrata dalla coobbligata Fondiaria S.p.A., tanto da essere qualificata dalla stessa ricorrente come sollecito di pagamento della prima richiesta.
In tal senso risulta chiarissima l’indicazione contenuta nel ricorso nella parte cui in cui viene precisato che «Stante il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione Finanziaria (ndr. rispetto alla prima richiesta di rimborso avanzata dalla Fondiaria in data 16 aprile 2008), con successiva istanza del 23 settembre 2009, la Milano Assicurazioni sollecitava il rimborso delle somme indebitamente e ingiustificatamente trattenute dall'Ufficio, facendo riferimento alla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 precedente istanza di rimborso inoltrata da Fondiaria» (v. pagina n. 3 del ricorso).
Si spiega così la ragione per la quale il Giudice regionale abbia ritenuto – in termini non contestati - che l’agire della Fondiaria, diretto a conseguire il rimborso della somma versata dalla Milano Assicurazioni, sollecitato da tale ultima società (non in via autonoma, ma) in termini riferiti alla prima istanza (ed oggetto, tale sollecito, del diniego di cui si discute), non fosse stato giustificato dalla sussistenza di un mandato (che doveva essere rilasciato dalla ricorrente) a riscuotere il rimborso dell’intera somma versata a titolo di imposta di registro dalla Milano Assicurazioni.
Risulta, quindi, non pertinente il richiamo alla parte «definitivamente incisa dall’onere economico del prelievo per effetto del regresso esercitato dalla Milano Assicurazioni» (così nella memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.), avendo la Fondiaria richiesto a rimborso all’Agenzia una somma (l’intera imposta) che non aveva versato all’Ufficio, senza ricevere mandato dalla società che aveva eseguito il pagamento e la ricorrente sollecitato un rimborso di cui l’originaria richiedente non aveva diritto.
4. Alla stregua delle riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va respinto.
5. Non vi è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese.
6. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 8489/2022 Numero sezionale 8084/2025 Numero di raccolta generale 2696/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale