Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after lower court judgment was revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying matter had ceased to exist. The Regional Tax Commission had previously revoked the original judgment under appeal via a rescissory action, rendering the current cassation request moot. Consequently, the Court found no legal interest in deciding the case and ordered the parties to bear their own costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: When a judgment under cassation is revoked by a subsequent rescissory decision, the cassation appeal loses its object and becomes inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25388/2019 del ruolo generale, proposto DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012), quale incorporante della società Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del procuratore dott. Duccio Andrea Donati, giusta procura speciale in autentica notarile dr. Tommaso Gherardi in Bologna (rep. n. 78.394 – racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Laura Castaldi (c.f. CST LRA 65C60 D612 I) e Nicola Leone de Renzis Sonnino (c.f.
DRN NLL 67L03 D612 Z). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce - depositata in data 23 gennaio 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. (poi incorporata nella UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1784/2003 del Tribunale di Lecce. La Milano Assicurazioni, dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota (La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato.
Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la Fondiaria Assicurazione S.p.A. (coobbligata, che aveva versato alla Milano Assicurazioni, in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata Milano Assicurazioni. Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla Milano Assicurazioni, cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa.
2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 sentenza di primo grado, assumendo che era risultato sfornito di prova il dedotto versamento della somma eseguita «in via diretta o in regresso», per cui non poteva assumere alcuna efficacia interruttiva della decadenza di cui all’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 la richiesta di rimborso avanzata in data 15 aprile 2008 da parte della Fondiaria- Sai, mentre il successivo sollecito di detta richiesta, inoltrato dalla Milano assicurazioni il 22 settembre 2009, doveva considerarsi tardivo ed avanzato dopo il termine di decadenza di cui alla predetta disposizione.
3. Con ricorso notificato in data 22/25 luglio 2019 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando poi memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni notificate il 30 agosto 2019. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la citata memoria depositata il 14 novembre 2025 la ricorrente ha rappresentato che il presente ricorso per cassazione era stato interposto avverso la sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia in pendenza del ricorso per revocazione medio tempore promosso, avverso la medesima sentenza, da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in ragione del fatto che, nonostante l’espressa richiesta formulata al giudice della revocazione ex art. 398, primo comma, num. 4, c.p.c., non era stata disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.F i r m a t o D a :
G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Senonchè, nella pendenza del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si è pronunciata sul summenzionato ricorso per revocazione e, ravvisato il vizio revocatorio denunciato dalla società ricorrente, con sentenza n. 2615/22/2021, ha deciso in sede rescissoria, sostituendo l’originaria sentenza oggetto del presente ricorso, comunque rigettando l’appello della contribuente.
Contro detta sentenza la suindicata società ha promosso ricorso per cassazione (giudizio pendente recante il n. 8489/2022 di registro generale) anch’esso chiamato in trattazione all’udienza del 26 novembre 2025 avanti a questa Corte. Tutto ciò, rimettendosi alle determinazioni della Corte quanto alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, essendo cessata la materia del contendere nel suddetto giudizio di cassazione, essendo venuta meno la pronuncia n. 185/22/2019, che ne costituiva l'oggetto.
2. Alla luce di tale documentata e pacifica a narrazione dei fatti, non vi è effettivamente interesse alla decisione, essendo cessata la materia del contendere in merito all’impugnazione a della sentenza n. 185/22/2019, oggetto del presente giudizio, in quanto revocata dalla pronuncia n. 2615/22/2021 della stessa Commissione regionale, a sua volta oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte nel giudizio n. recante il n. 8489/2022 di registro generale, trattenuto in decisione nella medesima udienza camerale del 26 novembre 2025.
3. Alla stregua delle riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate essendo sopravvenuta la ragione di inammissibilità.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Come, per la stessa ragione, va dato atto che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio . Così deciso