Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2686/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by taxpayer's adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2686/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure in a related prior judgment. This action terminated the underlying dispute regarding the tax authority's revocatory action, thereby removing the subject matter of the current appeal. Consequently, the court ruled that the litigation no longer existed and ordered the compensation of legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 196 del 2013; The adoption of a simplified settlement procedure by the taxpayer extinguishes the subject matter of pending litigation, rendering further appeals inadmissible and necessitating the compensation of expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere definizione agevolata estinzione giudizio compensazione spese ricorso cassazione autotutela fiscale sospensione procedimentale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 196 del 2013
s’è estinto a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 196 del 2013, giusta decreto del Presidente Titolare n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23895/2016 R.G. proposto da : VALVECCHIA Stefania, rappresentata e difes a dall'avvocato Francesco Tesauroed el. dom. presso lo studio dell’avvocato Rita Gradara in ROMA LARGO SOMALIA N. 67 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella LOMBARDIA-Milano n.1470/2016 depositata i l 14/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. Rilevato che: In data 10 giugno 2012, VALVECCHIA Stefaniaera attinta da avviso di accertamento n. T9K010400702 del 2012 in rettifica della dichiarazione presentata, ai fini delle ii.dd. ed ii., per l’a.i. 2008. L’avviso si rendeva definitivo per mancata impugnazione. La contribuente, nondimeno, presentava istanza di autotutela, parzialmente accolta dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n. T9KX10400144 del 2013, che riduceva i costi originariamente recuperati a tassazione in ragione di quelli ritenuti deducibili.

Avverso il provvedimento di autotutela, la contribuente presentava ricorso, rigettato dalla CTP di Como con sentenza n. 365/4/14 dep. il 16 luglio 2014, ritenendo detto provvedimento non impugnabile. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 2785/15 dep. il 23 giugno 2015. Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il giudizio n. 28954 del 2015 R.G. La medesima, nondimeno, presentava altresì ricorso per revocazione alla CTR della Lombardia, la quale, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva.

Talché, avverso quest’ultima sentenza, la contribuente proponeva il ricorso per cassazione che ne occupa, resistito dall’Agenzia con controricorso. Il 26 aprile 2018, il Difensore della contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere in seguito ad adesione a definizione agevolata nel giudizio n. 28954 del 2015 R.G. Considerato che: Il giudizio n. 28954 del 2015 R.G. s’è estinto a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 196 del 2013, giusta decreto del Presidente Titolare n. 16523/18 del 14 giugno 2018.

Ne consegue che è cessata la materia del contendere in riferimento al presente giudizio, avente ad oggetto la sentenza di rigetto dell’azione revocatoria spiegata avverso la sentenza oggetto del predetto giudizio, che cristallizzava le pretese erariali. Le ragioni di siffatta cessazione della materia del contendere, legate all’accesso a procedura di definizione agevolata, consentono, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contende