Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2649/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary adoption of simplified payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2649/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer voluntarily adopted the simplified payment plan under Article 6 of D.L. 193/2016. The taxpayer submitted an adherence request, paid the assessed amounts in installments, and explicitly renounced the appeal. Consequently, the court found no interest in continuing the proceedings and dismissed the request for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily adopts the simplified payment plan and pays the debt, the cassation appeal is extinguished due to the loss of interest in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified payment plan tax debt extinction voluntary adherence cassation appeal extinction loss of interest installment payments tax administration dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. 193/2016
Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentatodi aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6, d.l.
Art. 391 c.p.c.
Federici dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
Federici dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, per essere egli stesso il ricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12/11/2015, n. 23175
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26884-2016, proposto da: PESCO Paolo Francesco,c.f. PSCPFR 48B17G273B, rappresentat o e difes o dall’avv. Luigi Cinquemani- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1334/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 7.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.06.2025 dal Consigliere dott.

Francesco Federici. Fatti di causa All’esito di una verifica condotta a mezzo di indagini bancarie l’Agenzia delle entrate notificò a Pesco Francesco Paolo l’avviso d’accertamento , relativo all’anno d’imposta 2008, con cui fu contestata l’omessa Accertamenti bancari Condono –d.l. 193/2016 RGN 26884/2016 Consigliere rel. Federici presentazione delle dichiarazioni Iva e Irap, nonché rideterminato il reddito in complessivi € 94.766,00. Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 1565/2014 ne accolse in parte le ragioni, riconoscendo giustificateoperazioni dell’importo di € 37.950,00.

Il Pesco impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1334/2016 rigettò l’appello. Il giudice ritenne riferibili al reddito del ricorrente , e non giustificat e , le operazioni riscontrate sui conti correnti cointestati (con il coniuge e con il figlio). Avverso la sentenza il contribuente ha proposto impugnazione per la sua cassazione, affidata ad otto motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il ricorrente ha rappresentatodi aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225.

Nell’adunanza camerale del 12giugno 202 5 la causa è stata trattata e decisa. Ragioni della decisione Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui il ricorrente ha inteso aderire. Dalla documentazione allegata risulta la corrispondenza dei carichi affidati all’agente della riscossione agli importi dell’avviso di accertamento n. TY301B600112/2013. Risulta inoltre l’istanza di adesione alla definizione agevolata (presentata il 20 aprile 2017), nonché gli importi determinati da Riscossione Sicilia spa(€ 28.001,28), con relativo piano di rateizzazione.Sono stati allegati i singoli versamenti, corrispondenti ai rateie nel rispetto delle scadenze Il Pesco ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ribadendo il conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore,ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere RGN 26884/2016 Consigliere rel. Federici dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, per essere egli stesso il ricorrente. Le spese processuali vanno compensate .

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12/11/2015, n. 23175; 7 giugno 2018, n. 14782; 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione