Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a simplified settlement procedure, but the opposing party contended the statutory silence precluded such an extension. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the procedural term expired, terminating the process and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such a request, the tax appeal is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14326/2016 R.G. proposto da: GIOVANNI ASOLE, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO DELLA VALLE contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale Dello Stato avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 5172/18/2015 depositata il 01/12/2015 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/02/2026 La