Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a tax court judgment against Metech Stg S.r.l. and Stg Group Spa. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1478/2024 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Metech Stg S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fiorelli unitamente all’avvocato Gianmarco Tortora controricorrente- contro Fallimento Stg Group Spa In Liquidazione. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pizzonia unitamente agli avvocati Anna Maria Gulino, Cristiano Caumont Caimi controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.3774/2022depositata il 04/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 31/01/202