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Decreto — n. 2616/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in deemed withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 2616/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Roma Capitale, had filed a challenge against a lower court decision but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal cassation appeal statutory deadline procedural extinction Code of Civil Procedure accollo delle spese procedurali inattività processuale non soggetto all'obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9305/2024 R.G. proposto da: Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Graglia -ricorrente- contro Luigina d'Ascanio, Risparmio Casa Invest Unipersonale Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.5964/2023 depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 9305/2024 Numero sezionale 236/2026 Numero di raccolta generale 2616/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 9305/2024 Numero sezionale 236/2026 Numero di raccolta generale 2616/2026 Data pubblicazione 06/02/2026