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Decreto — n. 2596/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal when both parties withdraw their legal claims before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 2596/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished after both the Municipality of Pero and CAP Holding formally withdrew their respective lawsuits. The procedural outcome resulted in the termination of the case without a substantive ruling on the tax dispute. Since both parties voluntarily renounced their claims, the court found no need to address the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a civil appeal mutually withdraw their claims, the court must declare the proceedings extinguished without examining the merits of the dispute.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinguishment of proceedings civil appeal termination voluntary renunciation of suit no merits examination contenzioso tributario recupero delle spese esecutive accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 19 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; considerato che non di deve provvedere sulle spese, avendo le parti controricorrenti aderito alle rinunce; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 19 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; considerato che non di deve provvedere sulle spese, avendo le parti controricorrenti aderito alle rinunce; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 21381/2024proposto da: COMUNE DI PERO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pieranna Buizza e Dante Daniele Buizza; -ricorrente- CAP HOLDING, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Valmori; -ricorrente- contro CAP HOLDING, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Valmori; -controricorrente- COMUNE DI PERO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pieranna Buizza e Dante Daniele Buizza; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 891/17/2024 depositata il 22 marzo 2024.

Visto l’atto depositato il 19 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; considerato che non di deve provvedere sulle spese, avendo le parti controricorrenti aderito alle rinunce; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/02/2026 La