Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, challenged a lower court judgment against a tourism company but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10227/2024 R.G. proposto da: Comune Di Gaeta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak -ricorrente- contro Lido Serapide Di Riciniello Cosmo Sas in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Masciocchi controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.5913/2023 depositata il 20/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10227/2024 Numero sezionale 231/2026 Numero di raccolta generale 2593/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 10227/2024 Numero sezionale 231/2026 Numero di raccolta generale 2593/2026 Data pubblicazione 06/02/2026