Court dismisses tax shield defense and upholds tax authority's finding of capital interposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial after finding the lower court failed to address the tax shield defense and interposition arguments. The tax authority argued that the taxpayer used a complex network of shell companies to hide capital flows, which the court supported by citing precedent on formal interposition. Consequently, the court ruled that the tax shield does not automatically block assessment and remanded the case for a fresh examination of the interposition facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis d.P.R. n. 600/73; Art. 32 d.P.R. n. 600/73: The tax shield defense is not automatically applicable when the taxpayer's interposition is proven, and the mere possession of a bond certificate does not suffice to demonstrate the return of funds to the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7632 / 20 20 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Isidoro De Vito(C.F. DVTSDR68R12Z114A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Claudio Preziosi, cui si è aggiunto, con memoria di costituzione di nuovo difensore con allegata procura speciale, l’Avv.
Domenico Festa,con lui AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 7632/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo De Nisco; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO n. 6353 / 201 9 , depositat a in data 23/7/2019; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 novembre 2025 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate notificò a Isidoro De Vito un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap in relazione all’anno d’imposta 2009, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600/73, previa rideterminazione del redditodi capitale pari ad euro 401 . 999 , sul rilievo che il De Vito (“il contribuente”), insieme con la moglie Pasqualina Renzulli, aveva esercitato il controllo di diverse società formalmente rappresentate da prestanomi o familiari ed interessate da cospicue movimentazioni con somme provenienti da fondi costituiti dal De Vito presso la Rambois Investissement s.a., società di diritto lussemburghese, come era risultato da verifiche condotte exart. 32 del d.P.R. n. 600/73 sui conti correnti delle dette società partecipate.
In seguito all’istruttoria condotta dall’Ufficio, emerse che il contribuente aveva la disponibilità di sei conti correnti, era titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio all’ingrosso di carta, cartone e cartolibreria, cessata il 30/9/2008, aveva ricoperto la carica di rappresentante legale ed era socio di diverse società, movimentava ingenti capitali trasferendoli da una società all’altra per poi farli confluire in società facenti capo a sé o al coniuge, Pasqualina Renzulli. r.g. n. 7632/2020a.c. 20/11/2025Cons. est.
Angelo Napolitano Inoltre, gli importi transitati dai conti correnti intestati alle società riconducibili al contribuentee a lui personalmente furono posti a base delle rettifiche dei redditi dichiarati, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, tenuto conto che a loro volta le somme transitate su detti conti correnti provenivano dalla smobilizzazione di assetscostituiti pressola società di diritto lussemburghese. L’amministrazione, inoltre, eccepì che nel caso di specie l’azione accertatrice non potesse essere paralizzata dagli effetti dello “scudo fiscale”al quale il contribuente aveva aderito.
L’avviso di accertamento fu impugnato dal contribuente dinanzi alla C.T.P. di Avellino, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, accolse il ricorso. La sentenza di primo grado fu confermata, nel contraddittorio tra le parti,dalla C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato con successiva memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento exartt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza della motivazione.
Essa , secondo l’Agenzia, sarebbe estremamente sintetica e non consentirebbe alla parte soccombente di conoscere il percorso argomentativo seguito dal giudice per arrivare alla decisione. r.g. n. 7632/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano Si limiterebbe ad affermazioni apodittiche senza dar conto del compiuto esame degli elementi portati dall’amministrazione in giudizio a sostegno della ripresa fiscale contenuta nell’avviso di accertamento. 1.1. Il motivo è fondato. L’apparato motivazione della sentenza impugnata è gravemente carente.
Essa si limita a delle asserzioni apodittiche e tautologiche per rigettare l’appello proposto dall’Agenzia, senza dar conto specificamente degli elementi prodotti a sostegno dell’appello e senza spiegare e analizzare per quale motivo gli elementi e la documentazione offerti dalla difesa del contribuente avrebbero “infirmato il quadro indiziario a carico del De Vito, destituendo le presunzioni elaborate a suo carico del carattere di gravità, precisione e concordanza”. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 bis del d.l. n. 78/2009 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui, seppur con la assertività apodittica che ne contraddistingue, inficiandola, la motivazione, sembra dare rilievo alla dichiarazione riservata presentata dal contribuente nel 2009 per godere degli effetti del cd.
“scudo fiscale”. 2.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata cita en passantgli effetti dello scudo fiscale per escludere l’ascrivibilità a reddito imponibile dei movimenti di capitale oggetto della ripresa fiscale contenuta nell’avviso di accertamento, ma non ha accertato la coincidenza delle somme movimentate sui conti correnti direttamente o indirettamente (secondo la prospettazione dell’ufficio) riconducibili al De Vito con quelle oggetto di rimpatrio. In particolare, non basta il possesso del certificato obbligazionario esibito dal contribuente per dimostrare che la somma di cui egli era creditore verso la società emittente fosse stata effettivamente r.g. n. 7632/2020a.c. 20/11/2025Cons. est.
Angelo Napolitano rimpatriata e fosse esattamente quella oggetto della ripresa fiscale contenuta nell’avviso di accertamento impugnato. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver considerato specificamente tutti gli indici dell’interposizione che essa aveva offerto in esame ai giudici di appello per dimostrare l’imputabilità all’odierno contribuente del reddito ripreso a tassazione. 3.1.
Il motivo è fondato. La sentenza non si confronta criticamentecon nessuno dei numerosi elementi evidenziati dall’amministrazione a sostegno dell a tesi che il De Vito avesse organizzato una complessa rete di soggetti interposti (compresa la moglie)per dissimulare al fisco la piena disponibilità dei capitali di cui essi apparivano titolarie dei redditi conseguentemente prodotti. Peraltro, deve notarsi che , contrariamente a quanto sembrano assumere i giudici di appello, l’interposizione di una società non presuppone che quest’ultima sia non operativa, potendo invece essa essere attiva ma, per la particolare struttura della sua organizzazione e per lo stretto rapporto tra l’interponente e l’organo amministrativo, totalmente assoggettata al volere del dominus, cosìda degradare a mero schermo formale tra lui e l’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 9095 del 07/04/2025 , Rv. 674869 -01).
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate si duole che la C.T.R. territoriale non abbia pronunciato in relazione alle risultanze delle indagini bancarie che danno luogo ai recuperi di cui all’avviso di accertamento impugnato. r.g. n. 7632/2020a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano 4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso: invero, solo dopo che il giudice del rinvioavrà riesaminato gli atti di causa e avrà motivatamente ritenuto non opponibile all’accertamento condotto dal fisco gli effetti dello scudo fiscale, secondo le indicazionie i princìpi contenuti nella presente ordinanza, e avrà ritenuto sussistente l’interposizione tra il contribuente e i vari soggetti i cui conti sono stati fatti oggetto di accertamento , potrà procedersi ad esaminare la fondatezza delle eventuali giustificazioni rese dal De Vito circa la non imponibilità dei movimenti di capitale ripresi a tassazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.
5. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione. P.Q.M Accoglie iprimi tre motivi di ricorso , assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tribu