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Decreto — n. 2587/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 2587/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a temporary enterprise group, had filed an appeal against a regional tax commission ruling, while the respondent was an endowment fund. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty day period tax litigation procedure non-response consequence imposta sull'utile delle aziende imposizione di un gruppo di società ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’infondatezza anche dei ricorsi incidentali, per compensare le spese di lite.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13769/2021 R.G. proposto da: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito R.T.I.) Equitalia Sud s.p.a. ora Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE (subentrante a titolo universale ex art. 1 d. l. 193 del 22.10.2016, conv. in L. 225/2016), GE.SE.T. Italia S.p.a. P.I. 05946940631 – Ottogas S.r.l. P.I. 03408010639, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Voccia De Felice -ricorrente- contro Opera Pia Casa Regina Coeli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Volpe -controricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale CAMPANIAn.5401/2020 depositata il 12/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13769/2021 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 2587/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’infondatezza anche dei ricorsi incidentali, per compensare le spese di lite.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 13769/2021 Numero sezionale 229/2026 Numero di raccolta generale 2587/2026 Data pubblicazione 06/02/2026