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Decreto — n. 2586/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal dismissed due to settlement and withdrawal of proceedings by the tax authority.

Numero d'incarto Decreto — n. 2586/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal dismissed following a formal settlement between the tax authority and the taxpayer. The tax authority withdrew the lawsuit, which the court interpreted as a formal renunciation of the appeal under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were extinguished and procedural costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal after reaching a settlement, the court declares the proceedings extinguished and orders cost compensation.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal extinction of proceedings tax authority civil procedure code risoluzione delle controversie assistenza amministrativa fiscale internazionale composizione amichevole

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 3802/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro AMADEUS ITALIA SPA CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avv. Walter Di Rosa; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 3014/6/2024 depositata il 15 novembre 2024 e notificata il 23 dicembre 2024. Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/02/2026 La Presi