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Ordinanza — n. 2574/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction over evidentiary issues and non-motivation of criminal acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2574/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the second-instance tax court decision inadmissible. The taxpayer argued that the lower courts failed to properly evaluate financial investigation evidence and ignored a subsequent criminal acquittal decree. The court ruled that reviewing evidentiary disputes falls outside its jurisdiction and that the tax statute does not mandate the lower court to explicitly rule on the criminal acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 21-bis D.Lgs 74/2000: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review evidentiary disputes in tax appeals, and a criminal acquittal decree does not constitute a legal violation requiring explicit declaration by the tax court.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility Court of Cassation jurisdiction criminal acquittal tax proceedings evidentiary review limitation omission of legal declaration fatture fittizie dichiarazione dei redditi dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n.
Art. 21-bis del D.Lgs n. 74 del 2000
spesometro (di cui all’art. 21 del decreto-legge 31maggio 2010), n.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
Ricevuta la proposta di decisione acceleratadella causa, ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018
(Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 9231 / 20 24 propost o da : Donato D’Avenia, C.F. DVNDNT62D20F052D , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegataal ricorso, da ll’Avv. Antonio Tripodi, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA n. 79 / 3 / 20 2 4 , depositat a in data 2/2/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con il ricorso introduttivo del processo, il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Genova per l’impugnazione dell’avviso di accertamentoTL3013004708/2019 (per l’anno d’imposta 2014) emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, con il quale era stato contestato all’impresaD’Avenia Donato l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e da cui era scaturito un maggior reddito derivante da presunti redditi non dichiaratisulla scorta di indagini finanziarie.

In particolare, secondo l’Ufficio, la contestata ipotesi delittuosa relativa alle presuntefatture per operazioni inesistenti si basava principalmente sulle dichiarazioni di talesig. Gioia Andrea, contenute nel verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato, esuffragata secondo l’Ufficio, in parte:

a) dai metodi di pagamento non tracciabili;

b) dalla sinteticità della descrizione in fattura dei lavori effettuati;

c) dall’asserita sproporzione della somma fatturata nel 2014 (€ 179.800,00 di Imponibile + € 39.556 di IVA) rispetto alla capacità produttiva dell’impresaindividuale Gioia Andrea. A ciò si aggiunga che, in parallelo rispetto al procedimento de quo, e per i medesimi fatti contestati, l’odierno ricorrente aveva assunto la qualifica di imputato nelprocedimento penale Proc. n. 2977/2020/21 RGNR, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano Nel dettaglio, l’oggetto dell’accertamento era proprio riferito alla circostanza che ilD’Avenia avesse indicato nel cd. spesometro (di cui all’art. 21 del decreto-legge 31maggio 2010), n. 78 fatture passive per un imponibile di € 179.800,00 con IVA di € 39.556,00 emesse dal fornitore Gioia Andrea, titolare della GIOIA MULTISERVICES di Gioia Andrea svolgente “attività non specializzate di lavori edili (muratori)”; sebbene, al contrario, nella comunicazione trasmessa dallo stesso Gioia nonrisultassero tali importi fatturati al D’Avenia Donato.

La CGT-1 di Genova accolse in parte il ricorso. La CGT-2 della Liguria rigettò l’appello del contribuente. Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ricevuta la proposta di decisione acceleratadella causa, ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 e degli artt. 32, 1° comma, n. 2 del D.P.R. 600/73 e art. 51, 2° comma, n. 2 D.P.R. 633/72”,il contribuente censura la sentenza impugnataper non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado e per non ave r sufficientemente motivato l’iter logico-giuridico secondo il quale le asserzioni riconducibili al Sig.

Gioia, tra cui il verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato,oltreché al suo stesso spesometro e, in generale, a tutti gli elementi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, avrebbero un valore più affidabile e veritiero rispetto agli elementi di prova offerti dal contribuente nel corso dei due procedimentie volti ad r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano evidenziare l’illegittimità dell’accertamento originariamente impugnato. Il motivo in esame si fonda dichiaratamente sul fatto che i giudici di merito avrebbero assegnato agli elementi prodotti dal fisco un valore probatorio asseritamente maggiore rispetto agli elementi prodotti dalla difesa del contribuente.

Il contribuente, inoltre, si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto nella giusta considerazione gli esiti del procedimento penale, che si è concluso con un decreto di archiviazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con essoil contribuente tenta dichiaratamente di sovvertire il giudizio di merito offrendo a questa Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella fatta dal giudice di merito. Si tratta di una censura, dunque, che investe questa Corte di un compito estraneo alle sue attribuzioni istituzionali. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis del D.Lgs 74/2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado, ed anzi, per nonaver adeguatamente considerato che nel frattempo era intervenuto il decreto di archiviazione nel procedimento penale-tributario N. 2977/2020/21 da parte del GIP di Genova in data 4/11/2021, il quale verteva sugli stessi fatti materiali oggetto divalutazione nel processo tributario .

Il giudice d’appello non avrebbeapprezzato il decreto di archiviazione reso dal GIP di Genova , che ha di fatto chiuso la vicenda penale che era scaturita dall’accertamento a suo tempo impugnato. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il contribuente si duole non di un omessoesame di un fatto decisivo e controverso, bensì, al più, di un omesso esame di un elemento di r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano prova, doglianza che secondo la giurisprudenza di questa Corte non rientra nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018, Rv. 647419-01).

Peraltro, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disciplinare gli esiti del procedimento penale che fanno stato nel giudizio tributario , non annovera il provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che l’omessa valutazione di esso da parte del giudice tributario non integra né un vizio di violazione di legge della sentenza resa, né un vizio sussumibile exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo del pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, oltre che l’obbligo di corrispondere, rispettivamente in favore dell’Agenzia delle Entrate e della cassa delle ammende, le somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Donato D’Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna Donato D’Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro tremila.

Condanna Donato D’Aveniaal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello