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Ordinanza — n. 2573/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling private postal operators can notify formal audit results without using Poste Italiane.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2573/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had annulled a tax payment order. The taxpayer argued the notification of a formal audit result was invalid because it was sent via a private postal operator instead of Poste Italiane. The court ruled that since this communication is merely procedural and not a judicial act, the exclusive service of Poste Italiane does not apply, thereby validating the notification.

Regesto Legislator

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Art. 36-ter DPR 600/1973; Art. 5 comma 2 D.Lgs 261/1999: The exclusive postal service of Poste Italiane applies only to judicial notifications and specific administrative acts, not to internal procedural communications regarding formal tax audits.

Parole chiave

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tax notification validity Poste Italiane exclusivity formal audit communication procedural notification Cassation Court ruling validità della notifica postale omissione del contribuente servizi pubblici postali

Disposizioni normative citate

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Art. 36-ter DPR 29.9.1973, n. 600
29320180005740086000, in data 16.4.2016, dopo aver comunicato l’esito del controllo formale compiuto ai sensi dell’art. 36- ter del DPR n.
Art. 5 comma 2 D.Lgs 22.7.1999, n. 261
600 e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.22.7.1999, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
261, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020
124 del 2017, riguardava solo i servizi di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, non di certo le comunicazioni non connesse con la notificazione di atti giudiziari (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8268 / 20 24 propost o da : Agenzia delle Entratee Agenzia delle Entrate- Riscossione , in persona del Direttore pro tempore , rappresentat e e difes e , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma sono domiciliatealla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro Fallimento di Ing. Pavesi C. s.r.l. in liquidazione; –intimato – CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 18268/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 2149 / 20 2 3 , depositat a in data 6/3/2023;

Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente la cartella di pagamento n. 29320180005740086000, in data 16.4.2016, dopo aver comunicato l’esito del controllo formale compiuto ai sensi dell’art. 36- ter del DPR n. 600/1973 ed eseguito sulla dichiarazione Mod. Unico Società di Capitali/2014 relativo all’anno 2013, notificata in data 11.7.2017 con raccomandata n. 92-003903999-99 a mezzo di operatore postale privato e non mediante Poste Italiane spa.

La cartella riguardava diverse partite tributarie, rispetto alle quali l’Agenzia è risultata totalmente vittoriosa in primo grado. La sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione della parte privata, sicché le relative questioni sono qui irrilevanti. Importa ancora, invece, la controversia in relazione alla partita n. 1141222174624373800000001/T relativa a controllo formale della dichiarazione dei redditi. La contribuente impugnava la cartella di pagamento, per quanto qui interessa, adducendo che la cartella sarebbe stata nulla per inesistenza dell’anteriore notifica dell’esito del controllo formale, in quanto la notifica era stata effettuata con operatore postale privato anziché con Poste Italiane spa.

L’amministrazione fiscale si costituiva in giudizio e la C.T.P. di Catania, con sentenza del 6.9.2019, n. 7777/2019, in accoglimento parziale del ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata limitatamente al r.g. n. 18268/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano ruolo n. 2018/550030, in quanto riteneva invalida la notifica della comunicazione n. 05351251482 attraverso l’agenzia direcapito privata Nexive. L’Agenzia delle entrate proponeva gravame. La società, all’epoca ancora in bonis, si costituiva col difensore dott. Gian Mario Fulco, ma in corso di giudizio era dichiarata fallita e il curatore fallimentare dichiarava di non voler proseguire il giudizio, sicché il fallimento non si costituiva.

Il giudice di appello rigettò il gravame. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Il fallimento Ing. Pavesi C. s.r.l. in liquidazione è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36-ter del DPR 29.9.1973, n. 600 e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.22.7.1999, n. 261, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, le amministrazioni censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche per la comunicazione relativa all’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter, comma 4,del d.P.R. n. 600 del 1973, ci si dovesse avvalere del servizio di notificazione offerto da Poste Italiane. 1.1.

Il motivo è fondato. Il d.lgs. n. 58 del 2011, applicabile ratione temporis, modific ò l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, stabilendo che « p er esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e r.g. n. 18268/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (SS.UU. 8416/2019). L’esclusiva conservata in capo a Poste Italiane, dunque, nel regime antecedente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, riguardava solo i servizi di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, non di certo le comunicazioni non connesse con la notificazione di atti giudiziari (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020, Rv. 659646-01). Orbene, nella fattispecie che ci occupa viene in rilievo la comunicazione dell’esito del controllo formale, di cui al comma 4 dell’art. 36 - ter del d.P.R. n. 600 del 1973, che non è una “ notificazione ” di un atto amministrativo o tributario sostanziale, né una “notificazione” di un atto giudiziario, né tantomeno una comunicazione connessa con la notificazione di atti giudiziari, bensì una semplice comunicazione endoprocedimentale.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata. Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso di primo grado avverso la cartella di pagamento anche in relazione al ruolo n. 2018/550030. Le spese dei tre gradi di giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Accoglie il ricorso. r.g. n. 18268/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado avverso la cartella di pagamento anche in relazione al ruolo n. 2018/550030. Condanna il Fallimento della società Ing. Pavesi C. s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore delle amministrazioni ricorrenti, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro milletrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro tremilaqu