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Ordinanza — n. 2560/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling on-site visits not mandatory for DocFA rent assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2560/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, ordering the cassation of the lower judgment. The Regional Court had incorrectly mandated an on-site inspection for reclassifying special-use properties under the DocFA procedure, despite sufficient documentary evidence. The Court ruled that direct estimation based on available documents is sufficient and that on-site visits remain optional unless specific office-initiated changes justify them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015; Art. 1 D.M. 701/94; Art. 10 R.D. n. 652/39; Art. 11 D.L. 70/88; Art. 30 D.P.R. 1142/49; Art. 37 TUIR: The direct estimation of taxable rent for special-use properties via DocFA does not require a mandatory on-site visit when documentary evidence is sufficient.

Parole chiave

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tax assessment procedure DocFA reclassification on-site visit requirement direct estimation method taxable rent determination special use properties administrative estimation stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, dell’art.
Art. 1 D.M. 701/94
208/2015, dell’art. 1 D.M. 701/94, dell’art.
Art. 10 R.D. n. 652/39
701/94, dell’art. 10 R.D. n. 652/39, nonché dell’art.
Art. 11 D.L. 70/88
652/39, nonché dell’art. 11 D.L. 70/88, dell’art.
Art. 30 D.P.R. 1142/49
70/88, dell’art. 30 D.P.R. 1142/49 e dell’art.
Art. 37 TUIR
1142/49 e dell’art. 37 TUIR, ai sensi dell’art.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
37 TUIR, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. 2.1.
art. 30 D.P.R. 1142/49
70/88, dell’art. 30 D.P.R. 1142/49 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694
Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560
20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036
19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125
28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708
8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714
11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863
28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393
30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984
36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362
40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885
8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429
35885; Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429).
Cass. 16/02/2015, n. 3103
917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità disopralluogo (Cass. 16/02/2015, n. 3103 (Rv.
Cass. 31/05/2025, n. 14630
Cass. 10/01/2017, n. 347
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13275/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FONDERIE PISANO C SPA, rappresentata e difes a dagli avvocati PISANO PATRIZIA (PSNPRZ59E69H703W), MOBILIO GIANFRANCO (MBLGFR50R18H703B) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n. 8208/2019 depositata il 04/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente ha presentato dichiarazione Docfa per rideterminare la rendita di due fabbricati D/1.L’ufficio erariale non ha accolto la richiesta ed ha aumentato la rendita tramite due avvisi di accertamento.

2. La società ha impugnato gli avvisi davanti alla CTP di Salerno, che ha annullato gli accertamenti ritenendo necessario il sopralluogo prima della rettifica.

3. La Agenziaha interposto gravame.

4. In sede di appello, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, la CTR della Campania ha confermato la decisione di primo grado, sostenendo che anche per la procedura Docfa la stima diretta di immobili a destinazione speciale richiede il sopralluogo, come nel caso degli immobili di categoria D.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso 6. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, sull’assunto che il ricorso per cassazione sarebbe formulato in termini troppo sintetici e in difetto di autosufficienza:le argomentazioni di parte ricorrente consentono una comprensione dei fatti e contengono il riferimento agli atti di riferimento, così come prescritte alla luce delle linee ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza (tra le tante:

Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429). Si riferiscono difatti ad un unico punto chiaramente percepibile della decisione impugnata, anch’essa estremamente sintetica e incentrata sostanzialmente sull’unico punto contestato. 1.1.

Nemmeno può essere accolta l’eccezione con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorso tenderebbe ad una nuova valutazione del merito, essendo invece lo stesso indirizzato all’accertamento di una violazione di legge in relazione al criterio di stima adottato.

2. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, dell’art. 1 D.M. 701/94, dell’art. 10 R.D. n. 652/39, nonché dell’art. 11 D.L. 70/88, dell’art. 30 D.P.R. 1142/49 e dell’art. 37 TUIR, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. 2.1. La sentenza impugnata è ritenuta erronea per violazione e falsa applicazione delle norme relative al riclassamento degli immobili a destinazione speciale (categoria D), che richiede la stima diretta, la quale non implica obbligatoriamente il sopralluogo, che resta invece facoltativo, econsiderato che l’ a mministrazione può basarsi anche sui soli dati documentali disponibili. Nel caso di specie, la procedura Docfa ha fornito tutti gli elementi necessari all’amministrazione per determinare la rendita. Lasentenza impugnata, invece, si ritiene abbia erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo, commettendo un errore di diritto.

3. La CTR non ha fatto applicazione di principi già espressi da questa Corte da tempo, e ribaditi con orientamento consolidato: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili dicategoria D/1 deve basarsi, a norma deld.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 deld.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità disopralluogo (Cass. 16/02/2015, n. 3103 (Rv. 634488 - 01)).

E, sempre sulla stessa posizione ermeneutica, più di recente, in tema di estimo catastale:la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visitasopralluogo" dell'ufficio, né ilsopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamentod'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. 31/05/2025, n. 14630(Rv. 675081 - 01)). 3.1.

In termini anche altre decisionidi questa Corte; ex plurimis: in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. 10/01/2017, n. 347(Rv. 642462 - 0 1)).

4. Il motivo va conseguentemente accolto.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in div