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Ordinanza — n. 2538/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that mandatory pre-notice invitation does not invalidate tax assessment if issued outside strict legal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2538/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a lower court decision annulling a tax assessment. The lower court had invalidated the assessment because the tax office failed to send a mandatory pre-notice invitation before issuing the tax bill. The Court ruled that while the invitation is generally mandatory, its absence does not render the assessment void if the office acted in the taxpayer's exclusive interest to facilitate dialogue. Consequently, the Court quashed the lower judgment and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 5 ter D.Lgs. 218/1997; Art. 39 DPR 600/1973: The mandatory pre-notice invitation for tax assessment procedures serves as a guarantee for the taxpayer but does not invalidate the subsequent tax assessment if the office acts praeter legem to facilitate dialogue, provided the taxpayer cannot suffer defensive preclusions they would not have faced under strict legal compliance.

Parole chiave

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tax assessment procedure mandatory pre-notice invitation invalidity of tax act collaboration principle tax office obligations remand for retrial procedural guarantees imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 5 ter D.Lgs. 218/1997
TFKI10700813/2020 con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 ter D.
Art. 39 DPR 600/1973
TFK010701447/20, accertava, a carico della dittaVIVOLO RICCARDO ALFREDO in persona dell’omonimo titolare, esercente attività di RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI, ai sensi dell’art. 39, 2° c.
artt. 32 D.P.R. 600/73
31783) ex artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R.
articoli 42 D.P.R. 600/73
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 3853 / 20 24 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Riccardo Alfredo Vivolo, C.F. VVLRCR44M04A509S , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Paola Coppola, con domicilio digitale in atti; AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 13853/2024a.c. 4/12/2025Cons. est.

Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIAn. 1550/ 20 23, depositata in data 2/3/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa L’AdE - DP di Avellino, con avviso n. TFK010701447/20, accertava, a carico della dittaVIVOLO RICCARDO ALFREDO in persona dell’omonimo titolare, esercente attività di RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI, ai sensi dell’art. 39, 2° c. lettera d/bisD.P.R. 600/73, per l’A.I. 2015, un maggior reddito, ai fini IRPEF, di € 67.884,00, un maggiorvalore della produzione, ai fini IRAP, di € 58.193,00 ed una maggiore imposta IVA di €19.597,00.

L’avviso era preceduto da invito n. TFKI10700813/2020 con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 ter D. Lgs. 218/97, invitava il contribuente a presentarsi (in data 21/12/2020), per attivare il procedimento di accertamento con adesione, in merito ai rilievi formulati nell’attoimpositivo. L’invito a definire in adesione i rilievi emersiera ritualmente preceduto da una richiesta di esibizione di documentazione (invito n. I00249/20 prot. n. 31783) ex artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72 del 7/07/2020. Poiché il contribuentenon dava seguito a detti inviti, l’ente impositore, ex art. 39, comma 2, lett. d - bis DPR 600/1973, em ise l’avviso in questione, sulla scorta dei dati risultanti dall’anagrafe tributaria (Spesometro) e di quelli forniti dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in riferimento alle revisioni effettuate dalla ditta r.g. n. 13853/2024a.c. 4/12/2025Cons. est.

Angelo Napolitano VIVOLO, nell'anno 2015, come specificamente riportato nell’avviso di accertamento. Avverso l’emesso provvedimento fiscale propose ricorso il contribuente. La C.T.P. di Avellino accolse in parte il ricorso. Il contribuente propose appello principale, mentre l’ufficio , costituendosi, spiegòappello incidentale. La CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, ritenendo assorbente il motivo relativo all’illegittimità del contraddittorio, annullava l’atto impositivo impugnato, assorbendo anche l’appello incidentale dell’ufficio.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 5 ter del d.lgs. n. 218/97 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello per aver annullatol’avviso di accertamento poiché preceduto dall’attivazione di un contraddittorio non previsto dalla legge.

La Cortetributaria d’appello ha assunto l’ illegittimità del procedimento di accertamento per avere l’amministrazione trasmesso un invito ad instaurare ilcontraddittorio, per una fattispecie per la quale non ne era prevista l’obbligatorietà, ritenendo che “… siano state poste in atto procedure contrastanti e che non avrebbero dovuto essere seguite in quantoespressamente vietate dalle norme di legge, da ciò derivandone l’illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 5 - ter, d.lgs. n. 218/97 …”. r.g. n. 13853/2024a.c. 4/12/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Argomenta la difesa erariale che il contraddittorio preventivo costituisce una norma di salvaguardia delcontribuente nei rapporti con il fisco. Il Legislatore, infatti, pur non generalizzandone l’uso, lo ha ritenuto necessario per talune fattispecie, tra le quali non rientra, pacificamente, l’avviso in questione. Difatti nelle ipotesi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale disciplinati dall’articolo41-bis del D.P.R. 600/73 e dall’articolo 54, terzo e quarto comma, D.P.R. 633/72, intesi quali accertamenti parziali emessi dall’ufficio, in base alle informazioni risultanti dall’anagrafe tributaria e agli esiti dell’attività istruttoria o di controllo svolta anche da altri uffici oamministrazioni, per determinare la pretesa tributaria senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione accertatrice, in deroga al principio di unicità dell’accertamento tributario statuito, seppur indirettamente, dagli articoli 42 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72, non èprevista l’applicabilità dell’invito obbligatorio.

Peraltro, in linea logica ancor prima che giuridica e secondo criteri di comune esperienza, laddove non è prevista l’obbligatorietà di un istituto non ne è certamente limitata la facoltà, soprattutto in caso di disciplina voltaa favore del contribuente. Prosegue ancora l’amministrazione nella sua censura imputando al Collegio di secondo grado di aver accolto l’ appello perché l’amministrazione aveva attivatoun contraddittorio non imposto dalla norma, facendone derivare l’invalidità dell’atto impositivo, sostanzialmente “punendo” l’operatodell’ufficio per “una intollerabile deviazione dal modello normativo perentoriamente prescritto”.

Il giudice di appello, dunque, è giun to al paradosso di sanzionare l’amministrazione, tacciando diinvalidità/illegittimità l’atto fiscale, solo per aver cercato la collaborazione del contribuente(finalizzata, proprio, ad instaurare un confronto con l’interessato sugli elementi desunti dallo r.g. n. 13853/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano “spesometro” e dalle informazioni fornite dal MIT) tentando di instaurare un dialogo preventivoalla luce dei principi di collaborazione e leale cooperazione. 1.1. Il motivo è fondato.

L’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997, nei commi 1 e 2, dispone: “L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Orbene, deve rilevarsi che l’obbligatorietà dell’invito a comparire di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento, di cui al comma 1 dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997, è prevista come garanzia del contribuente, per dargli la possibilità di definire la sua pendenza con il fisco prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ma non implica l’invalidità dell’atto impositivo seguito ad un invito a comparire rivolto al contribuente fuori dei casi in cui esso sia obbligatorioper legge.

Nel caso che ci occupa, l’amministrazione ha fatto di più di quello che doveva fare, nell’esclusivo interesse del contribuente, che d’altro canto non può subire preclusioni difensive legate al corso del procedimento di definizione dell’accertamento attivato dall’ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato. r.g. n. 13853/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano Infatti, se l’attivazione del contraddittorio preventivo è avvenuta praeter legem (il che non significa contra legem), il contribuente, come correttamente statuito dai giudici di primo grado, non può subire preclusioni (legate ad eventuali suoi inadempimenti nel corso del procedimento preventivo di definizione dell’accertamento) che non avrebbe subìto se l’amministrazione avesse, secundum legem, emesso l’avviso di accertamento in questione senza la notificazione del previo invito a comparire di cui all’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997.

2. Il ricorso è fondato . La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, che in diversa composizione, esaminerà i motivi dell’appello principale rimasti assorbiti, oltre che l’appello incidentale dell’amministrazione. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di G