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Ordinanza — n. 2534/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding contested acts and documents in tax collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2534/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to specify the contested acts and documents required for review. The appellant challenged payment notices and mortgage pre-notice, but the appeal lacked essential details on which acts were contested in the first instance and the specific documents proving their validity. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specificity under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; The appeal must contain an essential reference to the acts and documents upon which it is based to ensure legal certainty and the correct administration of justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity tax collection proceedings payment notice validity mortgage pre-notice code of civil procedure essential reference requirement inadmissible appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “ex art. 360, 1° comma, n.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Il contribuente deve essere altresì condannato al pagamento delle somme, determinate in dispositivo,di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., rispettivamente a favore dell’agente della riscossione e della cassa delle ammende.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12722 / 20 24 propost o da : Gianni Foddis, c.f. FDDGNN62S21E086R , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. Antonio Tripodi , con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale CARTELLADI PAGAMENTO r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA n. 745 / 20 2 3 , depositat a in data 17/11/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con il ricorso del primo grado di giudizio, Gianni Foddis (d’ora in avanti, “il ricorrente”)depositava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso le cartelle di pagamento n.04820020031172600, n.04820020018402379, n.04820020022777932, n.04820010171058159 e n.04820010188611610, di cui il ricorrente ha avuto conoscenzain data 06/06/2019.

Eccepiva l’omessa notifica delle cartelle di pagamento n.04820020031172600, n.04820020018402379, n.04820020022777932, n.04820010171058159 e n.04820010188611610, con prescrizione dei crediti. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) la quale allegava in atti del giudizio documentazione volta a confutare le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva rigettarsi l’opposizione per sua infondatezza ed inammissibilità. Il Giudice di Prime Cure, Commissione Tributaria Provinciale di Genova, dato che l’ Agenzia delle Entrate riconosceva il fondamento dell’impugnazione con riferimento alle cartelle n. 04820020018402379, 04820020022777932, 04820010171058159 e r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est.

Angelo Napolitano 04820010188611610, rispetto alle quali dichiarava di aver accolto il reclamo interposto dalricorrente, decideva con sentenza n.529/2/2020 pubblicata il 25.11.2020, accogliendo il r icorso , dichiarando la prescrizione della cartella di pagamento n.04820020031172600. La sentenza di primo grado veniva impugnata con ricorso in appello dell’Agenzia delleEntrate Riscossione, la quale argomentava in merito alla presunta non correttezza deldecisum di p rime c ure. Insisteva nella sussistenza della prova della notifica della cartelladi pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.

L’odierno ricorrente si costituiva, spiegando le proprie difese ed insisteva nel rigetto dell’ a ppello e nella conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza n.745/2023, resa della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, quest’ultima accoglieva il gravame, rigettando il ricorso di primo grado, non ritenendo maturata la prescrizionedell’unica cartella ancora in contestazione. Ciò premesso, con il presente atto il ricorrente propone ricorso per cassazionecontro la sentenza d’appello con un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie con una istanza-memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n.5, per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett.

e) DPR 600/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica degli atti successivi, intimazione di pagamento n.04820159019349019 e preavviso di ipoteca n.04876201800001182, indicati nel ricorso introduttivo del r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano giudizio di primo grado”, il contribuente deduce che l’agente della riscossione non avrebbe mai fornito la prova di aver ritualmente notificato “atti successivi, relativi al titolo impugnato ed annullato”. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in copia venisse considerata valida, il contribuente contesta la validità della notificazione dell’intimazione di pagamento n.04820159019349019 e del preavviso di ipoteca n.04876201800001182. 1.1.

Il ricorso è inammissibile. Esso manca di specificità, perché non dà conto adeguatamente dello svolgimento del processo nei gradi di merito, onde consentire a questa Corte di comprendere esattamente quali atti erano stati contestati con il ricorso di primo grado ed in quale fase processuale erano stati introdotti in giudizio l’intimazione di pagamento di cui si discorre nel motivo di ricorso, e il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui non vi è menzione alcuna nella sentenza impugnata. Anche nella più recente declinazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, in ossequio ai principi elaborati dalla CEDU, questa Corte afferma che comunque nel ricorso vi debba essere un “richiamo essenziale” degli atti e dei documenti su cui esso si fonda, “in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022, Rv. 664252 -01).

Orbene, il ricorso in esame non solo non contiene l’indicazione degli atti impugnati in primo grado e di quelli sui quali si siano fondate le difese dell’agente della riscossione, ma non contiene nemmeno l’indicazione e l’allegazione dei documenti necessari a questa Corte per verificare la ritualità delle notifiche da esso contestate. r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. Angelo Napolitano 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spesedi lite, liquidate in dispositivo. Il contribuente deve essere altresì condannato al pagamento delle somme, determinate in dispositivo,di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., rispettivamente a favore dell’agente della riscossione e della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Gianni Foddis al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna Gianni Foddis al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di euro duemilacentocinquanta. Condanna Gianni Foddis al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric