Cassation court dismisses tax appeal regarding improper notification to sole heir and administrative defense scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax appeal filed by an heir against a tax assessment notice served on him alone. The heir argued the notice should have been sent collectively to all heirs or individually upon succession communication, while the tax authority contended the sole heir's receipt was valid and the administrative defense in first instance did not limit their right to argue in second instance. The court dismissed the claims because heirs failing to communicate their domicile bear the risk of individual notification, and the tax authority's broad defense in appeal does not require them to have raised every specific objection in the first trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 65 DPR 600/1973; Art. 57 D.Lgs 546/1992: In cases of taxpayer death, failure to communicate heir domiciles renders individual notification valid; the tax authority's broad defense in second instance does not restrict their right to oppose subordinate claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29049/2017 R.G. proposto da : APRILE RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avv. prof. SALVATORE MUSCARA', -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -resistente- avverso La SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.REG.SICILIA-SEZ.DIST. SIRACUSA n. 3670/2016 depositata il 24/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Co : MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il sig.
Raffaele Aprile è erede della sig.ra Ruma Domenica, in vita nel 1997, quand’era socia della soc. Giovanni Aprile S.a.s. che in quell’anno veniva accertata per maggiore reddito che si rifletteva nei confronti dei soci in ragione della partecipazione societaria, con avviso di accertamento indirizzato alla de cuius, ma notificato al sig. Raffaele Aprile, in qualità di erede che ricorreva avanti il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni per aver la società ed altri soci definito la controversia in forma agevolata, donde gli effetti erano estesi anche alla posizione della socia Ruma Domenica che non aveva presentato istanza in tal senso.
Spiccava appello l’Ufficio, proprio criticando l’estensione della definizione agevolata ottenuta dalla società e dagli altri soci, ottenendo conferma dell’originaria ripresa a tassazione. Avverso questa sentenza ricorre il sig. Raffaele Aprile, nella qualità di erede della socia Domenica Ruma, agitando tre motivi di ricorso, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. Con istanza in data 7 aprile 2023, il patrono di parte contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio per valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022 e con ordinanza n. 29789/2023 ilgiudizio è stato sospeso fino al 10 ottobre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973. Nella sostanza, si lamenta che l’atto impositivo diretto alla socia defunta sia stato notificato unicamente all’erede qui ricorrente, mentre avrebbe dovuto essere notificato collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi nell’ultimo domicilio del contribuente defunto, ovvero singolarmente ai suoi eredi, ove fosse intervenuta la comunicazione inerente alla successione, prevista dalla stessa norma. 1.1.
Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, è stato stabilito che in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (cfr.
Cass. T., n. 15544/2023).
2. Con il secondo motivo si prospetta ex art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, nel concreto eccependo la violazione del litisconsorzio sostanziale e processuale fra società di persone e soci, essendosi il giudizio -di primo e secondo grado- svoltosi unicamente nei confronti della sig. r a Ruma Domenica, senza evocare la società e gli altri soci. 2.1. Ed infatti, è stato da tempo affermato, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:
a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;
b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;
c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;
d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). 2.2. Non di meno, tale cassazione con rinvio al primo giudice non può essere disposta laddove il contraddittorio non possa più essere costituito, come quando le posizioni dei litisconsorti risultino definite. Tale è il caso in esame, giacché la sentenza inscrutinio accerta che la società ed altri soci abbiano definito in forma agevolata, mentre la socia Ruma Domenica non ha presentato domanda in tal senso. Né la parte ricorrente, ai fini della specificità del motivo, contesta questa affermazione ovvero rappresenta sussistere altri soci il cui giudizio sia ancora pendente. Non potendo, quindi, allo stato, ricostituirsi il litisconsorzio, il motivo non può essere accolto.
3. Con il terzo ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, nel concreto lamentandosi che il collegio d’appello abbia valutato la doglianza prospettata in secondo grado dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’estensione della definizione agevolata a tutti soci, anche a quelli che non avevano fatto istanza, quando in primo grado la stessa Amministrazione aveva limitato le sue difese alla tardività del ricorso. 3.1. Il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motivi avversari, logicamente subordinati, non equivale ad ammissione delle affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore di scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questioni dedotte in via principale siano state rigettate (Cass.
V, n. 7789/2006). Infatti, in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale: esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell'Amministrazione di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione (ibidem). 3.2.
Nel caso specifico, infatti, la difesa erariale spiegata in primo grado in ordine alla sola tardività della pretesa, non significa limitazione dell’oggetto del giudizio al solo profilo in contestazione, posto che la difesa dell’atto impositivo si traduce nella richiesta di rigetto delle domande del contribuente, convenuto in senso sostanziale, svolgendo nel prosieguo del giudizio le difese a tutela della legittimità dell’imposizione coerenti e conseguenti alla pronuncia che ha accolto le domande del contribuente.
4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva sostanziale dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell