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Ordinanza — n. 2515/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible because prior company annulment lacks binding effect on shareholder regarding profit distribution presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2515/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal inadmissible because the prior annulment of the company's tax assessment was based solely on procedural grounds and did not establish the facts necessary to bind the shareholder. The taxpayer argued that the presumption of profit distribution to him was invalid, but the court held that without a substantive ruling on the company's extra-financial profits, the presumption remains applicable. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the administrative costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.; In tax disputes, a prior annulment of an assessment against a company based on procedural defects does not bind shareholders, as it lacks an irrefutable finding of unaccounted revenues and the basis for the distribution presumption.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility extra-financial profits presumption of distribution company annulment effect shareholder liability procedural vs substantive capital companies narrow base sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Al contribuente era stata proposta la decisione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma egli ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
Art. 96 c.p.c.
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in dispositivo, nonché la condanna al versamento delle somme previste rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. r.g.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1 quater
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Al contribuente era stata proposta la decisione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma egli ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
art. 132 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 96 c.p
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in dispositivo, nonché la condanna al versamento delle somme previste rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021
Angelo Napolitano (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021 , Rv.
Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15640 / 20 24 propost o da : Massimo Toia(C.F. TOIMSM62R07E514W) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegataal ricorso, da ll’Avv. Marco Barelli , con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – AVVISODI ACCERTAMENTO r.g. n. 15640/2024a.c. 20/11/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O RTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 1237 / 20 24 , depositat a in data30/4/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 novembre 202 5 ; Fatti di causa Con due avvisi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione nei confronti di Massimo Toia (d’ora in avanti, “il contribuente”) l’importo di oltre euro 2.600.000 in relazione all’anno d’imposta 2004 e di quasi 900.000 euro in relazione all’anno d’imposta 2005, in base alla presunzione che fossero stati a lui distribuiti utili extrabilanciopro quota ai sensi dell’art. 47 Tuir.

In particolare, i detti avvisi di accertamento trovano fondamento in altrettanti avvisi di accertamento con i quali era stato accertato che la società Delta Power s.r.l. in liquidazione avrebbe prodotto utili extracontabili per quasi 6.800.000 euro per l’anno 2004 e più di euro 2.200.000per l’anno 2005. Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò gli avvisi di accertamento a lui notificati sostenendo l’illegittimità degli atti impositivi societari e la conseguente illegittimità della ripresa nei suoi confronti. In data 11/12/2012 il giudizio venne sospeso dalla C.T.P. di Milano in attesa della definizione del contenzioso promosso dalla società.

LaCorte di Cassazione, con le pronunce nn. 26004 e 26006 del 2022 , rigettò i ricorsi propost i dalla società , rilevando l’improcedibilità dell’intero giudizioin quanto la società era stata cancellata prima della notifica degli avvisi di accertamento, con il conseguente difetto di legittimazione processuale a proporre il ricorso da parte del legale rappresentante. r.g. n. 15640/2024a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano La CGT-1 di Milano, alla ripresa del giudizio, rigettò i ricorsi del contribuente dopo averli riuniti, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base.

La CGT-2 della Lombardia confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Al contribuente era stata proposta la decisione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma egli ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” –Mancata motivazione e mancata esposizione dei fatti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”, il contribuente si duole che la sentenza impugnata mancherebbe di una congrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Toia avrebbe addotto plurimi motivi di impugnazione tra cui la critica di carenza di motivazione della sentenza di primo grado ed il mancato richiamo in sentenza delle argomentazioni integrative esposte nelle memorie illustrative. La sentenza impugnata non avrebbe riportato le argomentazioni tutte su cui si fondava l’appello del contribuente, avendo trattato solo degli effetti del passaggio in giudicato delle sentenze emesse sul contenzioso incardinato contro gli avvisi di accertamento notificati allasocietà sugli avvisi notificati al contribuente. 1.1.

Il motivo è inammissibile. r.g. n. 15640/2024a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano Esso manca di specificità, non indica compiutamente quali questioni la CGT-2 avrebbe tralasciato di esaminare. Il contribuente si limita ad affermare che aveva devoluto al giudice di appello la doglianza della carenza di motivazione della sentenza di primo grado, ma ciò non vale ad argomentare la carenza motivazionale della sentenza qui impugnata: l’appello è infatti un gravame devolutivo che si conclude con una sentenza sostitutiva della pronuncia di primo grado, sicché il Toia avrebbe dovuto indicare esattamente quali questioni aveva proposto dinanzi alla CGT-2 circa la invalidità o l’inattendibilità degli avvisi di accertamento a lui notificati, sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di motivare. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

– Errore nel ritenere presunzione legale una deduzione rappresentante mera presunzione semplice”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha affermato che egli non aveva dato la prova della mancata distribuzione degli utili extracontabili né dell’inesistenza a monte di un loro effettivo conseguimento. Contesta la regola, di matrice giurisprudenziale, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base. 2.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

Questa Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie: l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile dell’esistenza dei ricavi non contabilizzati e della fondatezza della relativa pretesa fiscale r.g. n. 15640/2024a.c. 20/11/2025Cons. est. Angelo Napolitano (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021 , Rv. 661237 - 01).

Questo principio di diritto può estendersi a tutti i casi in cui il giudizio sull’avviso di accertamento di maggiori utili conseguiti da una società di capitali a ristretta base si sia chiuso per motivi di rito senza arrivare ad una decisione nel merito della legittimità o fondatezza dell’avviso di accertamento notificato alla società. Orbene, nel caso che ci occupa, il giudizio relativo agli avvisi di accertamento notificati alla società di capitali di cui il Toia era socio si chiuse per la rilevata carenza di legittimazione a ricorrere in capo al soggetto che propose il ricorso in prime cure, senza alcuna decisione in merito alla fondatezza o legittimità dei detti atti impositivi.

Ne consegue che l’odierno contribuente, come ben detto dalla CGT-2 della Lombardia, avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento a lui notificati contestando sia il fatto, a monte, che la società di cui era socio avesse conseguito utili extracontabili, sia il fatto che tali utili fossero stati a lui distribuiti, in base alla presunzione semplice di matrice giurisprudenziale applicata dall’ufficio. Orbene, nel motivo in esame non vi è alcuna contestazione del fatto che la società, a suo tempo, avesse conseguito utili extracontabili, ma vi è solo la contestazione della regola giurisprudenziale, applicata dall’ufficio e convalidata dalla CGT-2, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società di capitali a ristretta base; regola che, tuttavia, deve essere ribadita, non essendovi ragioni per discostarsene (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025, Rv. 674943 -01). 3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione, liquidate in dispositivo, nonché la condanna al versamento delle somme previste rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. r.g. n. 15640/2024a.c. 20/11/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Massimo Toia al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quindicimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna Massimo Toia al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro settemilacinquecento. Condanna Massim