Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2509/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows municipality to deduct INAIL contributions from IRAP taxable base regardless of calculation method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2509/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Municipality of Padova's appeal against the tax agency's refusal to refund overpaid IRAP taxes. The municipality argued that mandatory INAIL insurance contributions should be deductible from the taxable base, regardless of whether the base was calculated using the analytical or remuneration method. The court ruled that the statutory provision permits such deductions for any subject liable to tax, provided the costs were actually incurred and related to the taxed activity, thereby overturning the lower court's rejection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10-bis, comma 1 e 11, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; The statutory provision allowing deductions for mandatory work injury insurance contributions applies to all taxable subjects irrespective of the specific method used to determine the taxable base, provided the costs are effectively borne and linked to the taxed activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
IRAP tax refund INAIL insurance deduction taxable base calculation mandatory insurance costs Cassation appeal outcome rimborso dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento deduzione per spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-bis, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
metodo retributivoex art. 10-bis, comma 1, d.lgs.
Art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il Comune di Padova lamenta l’omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchéviolazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
446, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.G.T.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini suindicati, con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può altresì essere decisaex art. 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal Comune di Padova.
art. 115 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il Comune di Padova lamenta l’omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchéviolazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
153, nonché dell’art. 51 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16 dicembre 2019, n. 33043
anche, tra le altre, Cass. 16 dicembre 2019, n. 33043; Cass.
Cass. 19 aprile 2019, n. 11021
33043; Cass. 19 aprile 2019, n. 11021; Cass.
Cass. 15 giugno 2017, n. 15036
11021; Cass. 15 giugno 2017, n. 15036).
Ordinanza n. 35642 del 20 dicembre 2023
Deve in senso contrario affermarsi, tuttavia, che – come rilevato, da ultimo, con ordinanza n. 35642 del 20 dicembre 2023 –questa Corte ha più volte affermato il principio che la portata precettiva dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A sul ricorso iscritto al n. 14584/2024R.G. proposto da: COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Zuleica Gregianin in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 46/2024 , depositata l’11 gennaio 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere dott.

Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA DINIEGO RIMBORSO – IRAP 2015. R.G. N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Il Comune di Padova presentava, in data 11 febbraio 2019, all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova istanza di rimborso dell’IRAP ritenuta versata in eccesso per l’anno d’imposta 2015, per l’importo di € 38.400,00. Deduceva, in particolare, che, per l’anno d’imposta suddetto, aveva versato l’imposta tenendo conto, nella base imponibile, delle retribuzioni erogate al personale dipendente, senza considerare, in diminuzione, i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (contributi INAIL), che invece avrebbero dovuto essere dedotti da tale base imponibile.

Su tale istanza si formava il silenzio - rifiuto da parte dell’Ufficio.

2. Avverso tale silenzio - rifiuto il Comune di Padova proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova la quale, con sentenza n. 164 /2021, depositata il 19 marzo 2021, lo rigettava, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dal Comune di Padova, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 46/2024, pronunciata il 28 marzo 2023, e depositata in segreteria l’11 gennaio 2024, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado, e compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Padova, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 26 giugno 2024). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. R.G. N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 5. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis, comma 1, e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.G.T. di secondo grado non aveva considerato il dato testuale e sistematico delle disposizioni suddette; in particolare, l’art. 11 cit.,rubricato «disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta», non operava alcuna limitazione o esclusione riferibile a taluna delle varie categorie di soggetti passivi IRAP, per cui la deducibilità, dalla base imponibile, dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro doveva essere riconosciuta anche ai soggetti passivi che ne determinavano la base imponibile con il c.d. metodo retributivoex art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, lett. d), della l. 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, l’ente ricorrente che le disposizioni suindicate riguardano la sola definizione del reddito ai fini R.G. N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci fiscali e previdenziali, e non riguardano espressamente la deducibilità dei contributi assicurativi, in particolare il premio INAIL, dall’ammontare delle retribuzioni erogate al lavoratore. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, il Comune di Padova lamenta l’omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchéviolazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, che la C.G.T. di secondo gradoaveva deciso la controversia senza considerare una serie di documenti, meglio specificati in ricorso, che erano stati depositati, al fine di dimostrare che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata una doppia deduzione dei contributiINAIL.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Il Comune di Padova è soggetto passivo IRAP ex art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 446/1997, e si avvale, ai fini della determinazione della base imponibile, del c.d. metodo retributivo, secondo quanto previsto dall’art. 10-bisdel citato d.lgs. n. 446/1997 [ base imponibile determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente].

R.G. N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci L’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, dal canto suo, prevede che dalla base imponibile IRAP sono ammessi in deduzione «i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro». Ora, la Corte regionale ha interpretato il combinato disposto delle norme suindicate nel senso che gli enti che si avvalgono del metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP non potrebbero dedurre i contributi INAIL al momento della determinazione di tale base imponibile; tale deduzione, secondo la C.G.T. di secondo grado, sarebbe possibile solamente se gli stessienti, svolgendo anche attività commerciale, calcolassero la base imponibile IRAP con il metodo analitico, secondo quantoprevisto dall’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, e quindi «computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le altre corrente» (art. 10- bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997), operazione che non sarebbe stata effettuata dall’ente ricorrente.

Deve in senso contrario affermarsi, tuttavia, che – come rilevato, da ultimo, con ordinanza n. 35642 del 20 dicembre 2023 –questa Corte ha più volte affermato il principio che la portata precettiva dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, si estende a qualsiasi categoria di soggetto passivo, consentendo così la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal metodo di determinazione (analitico o retributivo) della base imponibile, ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e R.G.

N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci soggetta a tassazione (v. anche, tra le altre, Cass. 16 dicembre 2019, n. 33043; Cass. 19 aprile 2019, n. 11021; Cass. 15 giugno 2017, n. 15036). Nelle richiamate decisioni, in particolare, si sottolinea, per un verso, l'univocità del dato letterale della norma (la quale prevede, testualmente, che «nella determinazione della base imponibile (...) sono ammessi in deduzione (...) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro») e, per altro verso, il fatto che lo scopo della stessa sia quello di attribuire alla disposizione un valore precettivo che «prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile (...) essendo attribuita alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d'imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbiaa comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell'imposta» (così, espressamente, la citata Cass. n. 11021/2019).

Ne consegue, pertanto, che il Comune di Padova avrebbe avuto comunque diritto a dedurre, dalla base imponibile IRAP, i premi assicurativi INAIL, e pertanto ha diritto al rimborso richiesto dell’imposta versata in eccesso. 2.2. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito, in quanto l’esame dei primi due motivi esaurisce il thema decidendum.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini suindicati, con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può altresì essere decisaex art. 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal Comune di Padova. R.G. N.14584/2024 Cons. est. Valentino Lenoci Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal Comune di Padova, ordinando il rimborso richiesto. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del Comune di Padova, delle spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano:

a) per il giudizio di primo grado in € 3.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;

b) per il giudizio d’appello in € 3.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese g