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Ordinanza — n. 2505/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeals where joint defendants were tried together, upholding reasonable duration and unity of cause principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2505/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed three joint tax appeals filed by a shareholder, a partner, and a company against a tax authority's assessment. The appellants argued for separate proceedings, but the court found that the cases were handled simultaneously before the same judge in a single hearing. Consequently, the court ruled that the unity of cause was respected, ensuring a reasonable trial duration without unnecessary procedural delays.

Regesto Legislator

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Art. 111, secondo comma, Cost.; artt. 6 e 13 CEDU: When judgments against joint defendants are rendered simultaneously before the same judge, the unity of cause is preserved, avoiding nullity declarations for superfluous formalities and ensuring the right to a reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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unity of cause reasonable duration joint defendants tax appeals procedural economy contradictory principle litisconsorzio bilancio sociale dell'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 111, secondo comma, Cost.
In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt.
artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti ciascuno al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Poiché, con riferimento a Raia Rosa Pasqua, il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo (art. 96, terzo comma, c.p.c.), ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di un’ulteriore somma dell’importo di € 1.000,00 (art.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
96, terzo comma, c.p.c.), ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di un’ulteriore somma dell’importo di € 1.000,00 (art. 96, quarto comma, c.p.c.) P.Q.M La Cortedispone la riunione dei ricorsi nn.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
ed i soci Licata Aurelio e Raia Rosa Pasqua, trattandosi di accertamento di maggior reddito societario, imputato per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843
Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830
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Testo completo

gliere Consigliere 12741/2023 AC– 08 / 10 /202 5 ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i ai nn. 12738/2023 R.G. , 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G.,proposti da: A)Ricorso n. 12738/2023 R.G.: RAIA ROSA PASQUA,rappresentata e difesa dall’avv. Luigi La Placa in virtù di procura specialeallegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10121/2022 , depositata il 30 novembre 2022;

B)ricorso n. 12739/2023 R.G.: AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF-IVA 2013. R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci LICATA AURELIO, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi La Placa in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10125/2022, depositata il 30 novembre 2022;

C)ricorso n. 12741/2023 R.G. LICATA A. C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sciacca, via Consiglio nn. 10/12, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi La Placa in virtù di procura speciale allegata al ricorso, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10124/2022, depositata il 30 novembre 2022; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere dott.

Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 1. L ’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento notificava a Rai a Rosa Pasqua avviso di accertamento n. TY501CP00043/2016, con il quale, sulla base di altro avviso di accertamento (n. TY501CP00041/2016) relativo alla società Licata A. C. s.n.c., di cui la sig.ra Raia era socia al 50%, imputava nei confrontidi quest’ultima (per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il maggior reddito societario accertato, per l’anno 2013,in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF dovuta dalla suddetta socia. 1.1.

Avverso tale avviso di accertamento Raia Rosa Pasqua proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 1380/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 1.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10121/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 1.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Raia Rosa Pasqua, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023 , ed iscritto al n. 12738/2023 R.G.). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 1.4.In data 23 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo lo stesso manifestamente infondato. In data 4 settembre 2024 il difensore della ricorrente chiedeva la decisione del ricorso.

All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria n. 12094 del 7 maggio 2025, con la quale veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Laricorrente ha depositato memoria.

2. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento notificava a Licata Aurelio avviso di accertamento n. TY501CP00042/2016, con il quale, sulla base di altro avviso di accertamento (n. TY501CP00041/2016) relativo alla società Licata A. C. s.n.c., di cui era socioal 50%, imputava nei confronti dello stesso Licata (per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il maggior reddito societario accertato, per l’anno 2013, in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF dovuta dalla suddetta socia. 2.1.

Avverso tale avviso di accertamento Licata Aurelio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 30/2018, depositata il 10 gennaio 2018, lo rigettava, compensando le spese. R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 2.2. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10125/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 2.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Licata Aurelio, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023, ed iscritto al n. 12739/2023 R.G.). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 2.4. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Ilricorrente ha depositato memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento notificava alla società Licata A. C. s.n.c. avviso di accertamento n. TY501CP00041, con il quale veniva accertato il maggior reddito societario, per l’anno 2013, in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IVA ed IRAP, e con riflessosui soci, per trasparenza, ai fini IRPEF. 3.1. Avverso tale avviso di accertamento la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 42/2018, depositata il 10 gennaio 2018, lo rigettava, compensando le spese.

R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 3.2. Interposto gravame dalla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10124/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Licata A. c. s.n.c. , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023, ed iscritto al n. 12741/2023 R.G.).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 3.4. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G., per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, vertendosi, peraltro, in situazione di litisconsorzio necessario, in quanto gli accertamenti impugnati hanno riguardato una società di persona ed i relativi soci, con imputazione del maggiorreddito accertato per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (sul litisconsorzio necessario nei casi in esame, v., da ultimo, Cass. 16 luglio 202 5, n. 19741;

Cass. 30 luglio 2025, n. 17579).

2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti , in tutti e tre i ricorsi, eccepiscono violazione e falsa applicazione dell’art. R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deducono, in particolare, che, essendosi, nel caso di specie, in presenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo, e vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi sin dall’inizio con la presenza di tutte le parti, ragion per cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei singoli giudizi, riformando la sentenza di primo grado e rimettendo le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Il motivo è infondato. E’ indubbio che, nel caso di specie, sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società Licata A. C, s.n.c. ed i soci Licata Aurelio e Raia Rosa Pasqua, trattandosi di accertamento di maggior reddito societario, imputato per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986. Orbene, pur sussistendo il predetto litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, deve rilevarsi che i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento (società e soci) sono stati comunque trattati congiuntamentein appello, e quindi il litisconsorzio processuale è stato sostanzialmente rispettato, essendo peraltro i ricorrenti consapevoli della pendenza dei diversi giudizi, anche perché difesi dallo stesso procuratore; ciò, in applicazione del principio per cui, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti R.G.

NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia:

1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi;

2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ai giudici del merito;

4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr.

Cass. 13dicembre 2017, n. 29843; Cass.18febbraio 2010, n. 3830). Nel caso di specie, in grado di appello ricorrono le condizioni suindicate, in quanto i giudizi sono stati trattati simultaneamente, dinanzi alla stessa sezione della Corte regionale e nella medesima composizione , nella stessa udienza del 22 novembre 2022 , e sono stati decisi unitariamente. Deve ritenersi, pertanto, che il litisconsorzio R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci necessario sia stato rispettato, e che le sentenze impugnate quindi siano perfettamente legittime.

3. Consegue il rigetto dei ricorsiriuniti. Le spese di giudizio seguono la soccombenzadei ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti ciascuno al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Poiché, con riferimento a Raia Rosa Pasqua, il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo (art. 96, terzo comma, c.p.c.), ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di un’ulteriore somma dell’importo di € 1.000,00 (art. 96, quarto comma, c.p.c.) P.Q.M La Cortedispone la riunione dei ricorsi nn. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G.

Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Raia Rosa Pasqua, Licata Aurelio e la Licata A. C. s.n.c. alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare Raia Rosa Pasqua, Licata Aurelio e la Licata A. C. R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci s.n.c. tenuti ciascuno al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le present i impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Condanna Raia Rosa Pasqua al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulterior