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Ordinanza — n. 2501/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax court judgment extinguished due to simplified procedure completion via first payment installment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2501/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted documentation proving completion of the simplified procedure. Although the taxpayer had lost on appeal regarding the 2007 income tax assessment, the procedural outcome shifted due to the payment of the first installment. The court ruled that the litigation ended automatically upon this payment, shifting costs to the party who advanced the funds.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma quinto, penultimo periodo, del d.l. n. 50/2017: The tax litigation is deemed perfected and extinguished upon the payment of the due amount or the first installment, terminating the judicial process regardless of prior substantive losses.

Parole chiave

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simplified procedure tax litigation extinction first installment payment procedural perfection cost allocation rule azione di contestazione esame di cassazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma quinto, penultimo periodo, del d.l. n. 50/2017
Atteso che l’art. 11, comma quinto, penultimo periodo, del d.l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6/2017 R.G. proposto da : AZZOLINA FELICE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA PISTONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -resistente- avverso La SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST. CATANIAn.1844/2016 depositata il 11/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026dal Cons. MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il sig.

Azzolina Felice era socio accomandatario della Eurocarni di Azzolina Felice C. s.a.s., ispezionata da funzionari dell’Agenzia delle entrate in data 25 maggio 2010, cui seguiva avviso di accertamento per maggior reddito sull’anno di imposta 2007, nonché proporzionale avviso di accertamento nei confronti dei soci in misura della loro partecipazione al sodalizio. Avversato l’atto impositivo avanti il collegio di prossimità, entrambi i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza.

In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria allegando documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia di cui si è avvalsa ai sensi del d.l. n. 50/2017. RAGIONI DELLA DECISIONE Va esaminata con priorità l’istanza di cessata materia del contendere per definizione agevolata. La parte contribuente –ricorrente ha depositato documentazione con istanza di accesso alla procedura, quantificazione dell’Agenzia delle entrate del residuo dovuto e pagamento della prima rata. Atteso che l’art. 11, comma quinto, penultimo periodo, del d.l. n. 50/2017 dispone che la controversia si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata, deve ritenersi ritualmente perfezionata la procedura e può quindi essere dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso i