Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after prior judgment excluded extra-book profits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a tax assessment regarding extra-book profits. The court ruled that the administrative action lacked interest because a prior final judgment had already excluded the existence of such profits for the relevant company. Consequently, the legal basis for the current tax assessment against the individual shareholder was voided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When a prior judgment definitively excludes the factual basis for a tax assessment, the administrative action loses its interest and must be dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A sul ricorso iscritto al n. 16426/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CORTESE UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Paudice in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 709/2022, depositata il 17 gennaio2022 ; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere dott.
Valentino Lenoci ; FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale I di Napoli notificava, in data 7 dicembre 2018, a Cortese Umberto AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2013. R.G. N.16426/2022 Cons. est. Valentino Lenoci avviso di accertamento n. TF3051005387, con il quale accertava, nei confronti del suddetto contribuente, per l’anno d’imposta 2013, un maggior reddito di capitale di € 13.698,00, determinando quindi una maggiore imposta IRPEF di € 5.969,00, oltre interessi e sanzioni. Il maggior reddito accertato derivava dall’avviso di accertamento n. TF503AG04314/2018, emesso nei confronti della società Elmeco s.r.l., di cui il sig.
Cortese era socio al 30%. Gli utili extra-contabili accertati nei confronti della società venivano quindi imputati pro-quota, come reddito di capitale, ai singoli soci, vertendosi in un’ipotesi di società a ristretta base partecipativa 2. Il contribuente Cortese Umberto impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4176/2020, depositata il 18 giugno 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 709/2022, pronunciata l’11 gennaio 2022, e depositata in segreteria il 17 gennaio 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’Ufficio appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 17 giugno 2022). Resistecon controricorso Cortese Umberto.
5. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa R.G. N.16426/2022 Cons. est. Valentino Lenoci sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Ilcontroricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 294 c.p.c.(recte : 295 c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che, stante la pendenza del giudizio promosso dalla società Elmeco s.r.l., con riferimento all’avviso di accertamento che costituiva presupposto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio Cortese Umberto, la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, o riunirlo a quello riguardante l’avviso di accertamento societario, anche in considerazione del fatto che la pronuncia della stessa C.T.R., che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Elmeco s.r.l., non era passata in giudicato. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 39, comma 1, lett.
b) e 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce l’Ufficio che il maggior reddito accertato nei confronti del contribuente era basato sull’applicazione della presunzione di ripartizione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa, qual era la Elmeco s.r.l., di cui il Cortese era socio al 30%, e che l’accertamento nei confronti della società si fondava sulla gestione antieconomica della stessa, che giustificava l’accertamento di maggiori ricavi. R.G.
N.16426/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2. Così delineati i motivi di ricorso, mette conto innanzitutto rilevare che, con ordinanza n. 30674 del 18 ottobre 2022, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Elmeco s.r.l. avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 5117/2021, depositata il 15 giugno 2021, che a sua volta aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 13815/2019, depositata l’11 dicembre 2019, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della suddetta società. Conseguentemente, è venuto meno il presupposto a base dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Cortese Umberto, oggetto del presente giudizio, e relativo a presunti redditi di capitale per ripartizione di utili extra-contabilila cui sussistenza è stato oggi esclusa con pronuncia passata in giudicato.
Tale situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria in relazione al presente ricorso, in quanto l’esclusione, con pronuncia passata in giudicato, dell’esistenza di utili extra-contabili per la società Elmeco s.r.l. per l’anno 2013, comporta anche l’esclusione della possibilità di applicare la presunzione di ripartizione di tali utili in capo ai soci della stessa società. 2.1. Il ricorso, peraltro, è da considerare infondato nel merito. Con riferimento al primo motivo, invero, questa Corte ha già affermato che «nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia R.G.
N.16426/2022 Cons. est. Valentino Lenoci definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata» (Cass. 25 marzo 2024, n. 7952; Cass. 17 novembre 2021,n. 34966).
Nel caso di specie, pertanto, poiché, al momento della decisione della sentenza impugnata, la causa pregiudicante riguardante l’avviso di accertamento societario era stata definita con sentenza d’appello non passata ancora in cosa giudicata, la C.T.R. ha ritenuto di non sospendere il giudizio, rientrando tale possibilità della sua discrezionalità, e d operando la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. 2.2. Il secondo motivo è invece, in ogni caso, inammissibile, in quanto, al netto della questione riguardante l’applicabilità della presunzione di ripartizione degli utili extra-contabili, il motivo stesso si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Elmeco s.r.l., come tale preclusa in questa sede.
3. Il ricorso deve essere quindi complessivamente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura R.G. N.16426/2022 Cons. est. Valentino Lenoci Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Cortese Umberto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compen