Cassation court allows appeal against tax order, ruling payment notice is optional and not required before contesting debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted the appeal filed by Martucci Clavica Giuliana against a regional tax court decision that had dismissed her claim. The lower court had ruled that the taxpayer lost the right to challenge the subsequent payment order because she failed to contest the earlier payment notice. The Court reversed this, establishing that the payment notice is merely optional and its non-impugnation does not bar future legal action against the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 19 D.Lgs. 546/1992; The taxpayer retains the right to challenge a tax debt via a subsequent payment order even if they do not contest the preceding payment notice, which is a facultative act rather than a prerequisite for litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5397 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto MARTUCCI CLAVICA GIULIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonello Bruno, come in atti domiciliata, RICORRENTE CONTRO CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, ora CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO-SUD PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATO SOGET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2093/22 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Distaccata di Lecce, pubblicata in data 28 luglio 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza numero 2093/22, pubblicata in data 28 luglio 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Distaccata di Lecce, accoglieva l’appello proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo -ora Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia- avverso la sentenza numero 3807/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Martucci Clavica Giuliana avverso l’ingiunzione di pagamento numero 0181401 del 17 giugno 2016, con la quale la SOGET s.p.a. -dopo averle già in precedenza notificato un avviso di pagamento- le aveva intimato il versamento della somma di euro 5.814,44, di cui euro 5.371,00 a titolo di sorta capitale, dovuta quale contributo di bonifica in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo per l’anno 2014.
2. Martucci Clavica Giuliana proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
3. Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e la SOGET s.p.a. non si costituivano in giudizio, rimanendo intimati.
4. La causa, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990 e degli articoli 2 e 3 del regio decreto numero 639 del 1910, per avere l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ritenuto che un avviso di pagamento, contenente tutti gli elementi caratterizzanti la cartella, costituisse -come nella vicenda in esame- un atto avente natura impositiva, integrando una vera e propria liquidazione del tributo dovuto e, quindi, autonomamente impugnabile, con la conseguenza di rendere inammissibile l’impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento, con riferimento alle censure di merito con essa articolate.
L’avviso di pagamento, tuttavia, non conteneva la motivazione sottesa alla pretesa tributaria esercitata, né l’indicazione del termine per impugnare l’atto e l’autorità giudiziaria davanti alla quale farlo, essendo menzionati solamente l’ente creditore, il totale da pagare e la descrizione del tributo, per cui era possibile ritenere che la consorziata fosse tenuta ad impugnare, ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto numero 639 del 1910, esclusivamente l’ingiunzione di pagamento e non anche il prodromico avviso, impugnabile, tutt’al più, facoltativamente.
3. Il motivo è fondato. 3.1. E’ stato recentemente osservato, con riferimento ai contributi consortili, come si sia diffusa la prassi degli enti impositori di inviare ai contribuenti iscritti nei ruoli dei consorzi di bonifica preventivi “avvisi dipagamento”, con valore di bonari inviti al versamento del dovuto, in modo da evitare, tra l’altro, di sostenere le spese per la notifica delle cartelle di pagamento(cfr. Cass. n. 16122/23) Il graduale consolidamento di tale prassi ha posto la questione dell’impugnabilità degli avvisi dipagamento - atti atipici- davanti al giudice tributario e della eventualità della contemporanea pendenza delle impugnazioni relative agli avvisi dipagamento ed alle cartelle di pagamento per i contributi consortili dovuti per le medesime annualità. 3.2.
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, essendo possibile un’interpretazione estensiva delle norme al riguardo dettate dalla legge in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento dell’amministrazione (articolo 97 della Costituzione), tenuto conto anche dell’ampliamento dell’ambito della giurisdizione tributaria operato con la legge numero 448 del 2001 (cfr.
Cass. n. 11929/14, Cass. n. 13963/17, Cass. n. 2144/20, Cass. n. 31259/21, Cass. n. 3347/22 e Cass. n. 11481/22). È stata riconosciuta, in particolare, la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche ad essa sottese, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza la necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, rivesta la forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, a chiarire, tramite pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla pretesa tributaria e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale volta al controllo della legittimità sostanziale della stessa (cfr.Cass. n. 17010/12, Cass., sez. un., n.Cass. n. 11397/17, Cass. n. Cass. 12150/19, Cass. n. 3347/22 e Cass. n. 11481/22). 3.3.
Il contribuente, quindi, ha la mera facoltà - e non l’onere- di impugnare atti diversi da quelli specificamente indicati nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992(come, per l’appunto, l’avviso di pagamento del contributo consortile), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento, giacché la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato tra quelli impugnabili non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) della pretesa tributaria, che può essere successivamente reiterata con uno degli atti tipici previsti dal suddetto articolo 19(cfr.
Cass. n. 21045/07, Cass. n. 2616/15, Cass. n. 12150/19, Cass. n. 1230/20, Cass. n. 31259/22 Al fine di far valere le doglianze relative all’aned al quantum del contributo consortile, dunque, il consorziato può optare per l’impugnazione della successiva cartella (o ingiunzione) dipagamento senza incorrere in alcuna decadenza per l’omessa impugnazione del preventivo invitodi pagamento, che è meramente facoltativa (cfr. Cass. n. 11303/25 e, nello stesso senso, Cass. n. 17120/25). 3.4. Nel caso di specie, la corte regionale pugliese, in contrasto con i principi poc’anzi menzionati, ha reputato inammissibile l’impugnazione avverso l’ingiunzione di pagamento per omessa impugnazione, da parte della contribuente, del preventivo sollecito di pagamento (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).
4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinché