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Ordinanza — n. 2492/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished because tax claim was extinguished by society's tax amnesty procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2492/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished because the underlying tax claim was extinguished by the company's participation in a tax amnesty procedure. Although the tax authority argued that individual partners retain independent tax liability, the court found that the specific assessment notice at issue was the very one covered by the amnesty. Consequently, the court ruled that the litigation subject matter ceased to exist, leading to the dismissal of the partner's separate appeal.

Regesto Legislator

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d.l. n. 50/2017; d.P.R. 115/2002: The extinction of a tax claim against a partnership company via a tax amnesty procedure extinguishes the corresponding tax claim against individual partners for the same assessment notice, rendering the partner's separate appeal extinguished.

Parole chiave

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tax amnesty procedure partnership company liability individual partner tax extinction of litigation cessata materia del contendere tax assessment notice independent tax subjectivity società europea

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 50/2017
Ne consegue che è venuta meno la pretesa tributaria o, meglio, che essa si è novata nell’importo dovuto ai sensi della definizione agevolata di cui al d.l. n. 50/2017 e che tale procedura è stata ritualmente definita, con il pagamento della prima rata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5 n. 15076/2020
Cass. VI-5 n. 15076/2020, ma già Cass.
Cass. V, n. 14490/2016
15076/2020, ma già Cass. V, n. 14490/2016; successivamente Cass.
Cass. V, n. 29162/2022
14490/2016; successivamente Cass. V, n. 29162/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4/2017 R.G. proposto da : AZZOLINA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPINA PISTONE, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -resistente- avverso La SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST. CATANIAn.1845/2016 depositata il 11/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026dal Cons. MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La sig.

Maria Grazia Azzolina è socia accomandante della soc. Eurocarni di Azzolina Felice C. sas, che il 25 maggio 2010 vedeva l’accesso nella sua sede dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, al cui esito ispettivo, e con la documentazione acquisita ed offerta dalla società, era formato avviso di accertamento TYS02DC1648/2010 con ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2007 a fini di imposte dirette, Irap e Iva nei confronti della società, ma precisando altresì che “il maggior reddito accertato ha rilevanza ai fini Irpef e contributivo (come reddito di impresa da imputare ai soci)”, ed era notificato a ciascuno dei tre soci, oltre che alla società, di talché ogni socio impugnava autonomamente il predetto atto impositivo.

I quattro distinti giudizi che ne scaturivano esitavano in quattro sentenze di rigetto ed erano appellate, ove veniva –tra l’altro- eccepita la violazione del litisconsorzio fra società di persone e soci. Per quanto attiene specificamente il presente giudizio, il collegio di secondo grado rigettava il ricorso della socia contribuente e riteneva non ricorrenti le ipotesi di litisconsorzio, vertendosi in materia di profili personali dei soci e rilevando che due posizioni fossero già state definite aderendo a procedura agevolata. Avverso questa sentenza ricorre la sig.ra Azzolina Maria Grazia, nella qualità di socio della soc.

Eurocarni di Azzolina Felice C. sas, agitando cinque motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata di spiegare difese in udienza. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione della controversia con procedura agevolata, perfezionata dalla società e chiede quindi la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale di merito dev’essere esaminata la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio per definizione del presupposto giudizio relativo alla società. 1.1.

In linea di principio, la definizione agevolata della controversia da parte della società di persone non esplica effetti sui soci. Ed infatti, è stato da tempo acclarato che in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (cfr.

Cass. VI-5 n. 15076/2020, ma già Cass. V, n. 14490/2016; successivamente Cass. V, n. 29162/2022). 1.2. Nel particolare, è stato precisato che i soci stessi sono titolari diuna distinta ed autonoma soggettività̀fiscale rispetto all'ente collettivo e, poiché́ l'adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l'irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla società̀ rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché́l'Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello - rideterminato in base al condono - della societ à̀ (così Cass.

V, n. 29162/2022) e, per converso, l’autonomia della pretesa impositiva non può impedire ai soci di spiegare difese a tutela della propria posizione, non potendo essere pregiudicati dalle scelte di convenienza di soggetti terzi.

2. Non di meno, nella fattispecie all’esame, la sentenza in scrutinio muove dall’impugnazione del sopra menzionato avviso di accertamento TYS02DCO1648/2010, elevato -come si è detto-nei confronti della società e dichiaratosi efficace di riflesso anche neiconfronti dei soci. Dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che oggetto della definizione agevolata, ritualmente perfezionata, è proprio l’avviso di accertamento TY02DCO1648/2010 che, peraltro, colpiva in prima battuta la società. Ne consegue che è venuta meno la pretesa tributaria o, meglio, che essa si è novata nell’importo dovuto ai sensi della definizione agevolata di cui al d.l. n. 50/2017 e che tale procedura è stata ritualmente definita, con il pagamento della prima rata.

3. Non sussistendo più pretesa tributaria alla base del presente giudizio, esso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, mentre le spese restano a carico dichi le ha anticipate.

4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude , trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare unasomma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dellaproposizione dell'impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio co