Italian Court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment notification validity and preclusion issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a second-instance tax court decision confirming a tax assessment. The taxpayer argued that the liquidation notice was invalid due to improper service and that a separate restitution request regarding a loan revocation should have been addressed. The court held that the notice was validly served at the taxpayer's residence and that the restitution issue was precluded because the taxpayer failed to challenge the relevant tax act in the prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. B-bis, D.P.R. 600/1973; Art. 1321, 1372 c.c.: The invalidity of tax notice service is an exception subject to preclusion rules and cannot be raised ex officio if not contested in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21693/2023 R.G. proposto da DELL'AERE DANILO COSIMO DAMIANO, rappresentato e difeso dall’Avv.DELL'AERE DOMENICO (DLLDNC43S09B619A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.857/2023 depositata i l 23/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CGT, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del contribuente con la conferma della decisione di primo grado, che aveva confermato la cartella emessa su avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro ed ipocatastali a seguito di revoca agevolazione su acquisto per donazione nel 2011 di immobile poi oggetto di retrocessione per mutuo dissenso, nel 2014,in pendenza di procedimento penale per circonvenzione, poi archiviato;
2. ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da memoria;
3. l’Agenzia delle entrate ha depositato controdeduzioni con la richiesta di rigetto del ricorso;
4. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi,con la condanna alle spese del grado in favore della controricorrente, raddoppio del contributo unificato.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 60, primo comma, lettera B bis , d.P.R. 600/1973, 2697 cod. civ. e 19, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, per la mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione. L’avviso di liquidazione, prodotto dal ricorrente, risulta notificato nella residenza del ricorrente a mani della madre (relata depositata dal ricorrente). Inoltre, l’eccezione di invalidità o inesistenza della notifica non risulta proposta con il ricorso di primo grado, come prospettato dalla controricorrente; nella memoria il contribuente ritiene l’eccezione di invalidità della notifica rilevabile d’ufficio. Il motivo è infondato, in quanto l’invalidità della notifica (nel caso consegnata a mani della madre, nella residenza del contribuente) è eccezione di parte, così da essere soggetta alle relative preclusioni.
3. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 1321, 1372, cod. civ. e art. 1, nota 2 bis, punto 4, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) risulta assorbito dal rigetto del primo; avendo ricevuto la notifica dell’avviso e non avendoloimpugnato nel termine, ogni questione relativa alla fondatezza dell’avviso è qui preclusa.
4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. Att. Cod. proc. civ. e 36, secondo comma d. lgs. 546 del 1992). Il ricorrente contesta la mancata pronuncia della sentenza sulla sua istanza di rimborso per l’atto di mutuo dissenso di revoca della donazione. L’avviso di accertamento impugnato era riferito alla questione dell’imposta della donazione del 2011 non alla successiva revoca per mutuo dissenso (del 2014). L’istanza di rimborso è stata presentata nel corso del giudizio e, peraltro, l’Agenzia delle entrate ha provveduto al rimborso (trattenendo una somma per l’altra questione).
Correttamente la decisione di secondo grado ha ritenuto l’istanza inammissibile in quanto non impugnato l’atto corrispondente (peraltro di accoglimento del rimborso, seppure con una compensazione). P.Q.M rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso , assorbito il secondo motivo; Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del