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Decreto — n. 2490/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 2490/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The University of Modena and Reggio Emilia, represented by its rector, did not act within this timeframe, while the Ministry of Economy and Finance argued for the dismissal based on procedural non-compliance. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the court's proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit procedural extinction cassation proposal litigation costs allocation riduzione delle spese giudiziarie liquidazione degli onorari difensivi ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20148/2025 Numero sezionale 227/2026 Numero di raccolta generale 2490/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20148/2025 R.G. proposto da: Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Canullo unitamente all’avvocato Paola Pecorari -ricorrente- contro Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Emilia Romagna n.772/2025 depositata il 18/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20148/2025 Numero sezionale 227/2026 Numero di raccolta generale 2490/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 20148/2025 Numero sezionale 227/2026 Numero di raccolta generale 2490/2026 Data pubblicazione 05/02/2026