Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved the Municipality of Gaeta challenging a second-instance tax court judgment against a bathing facility. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19631/2023 R.G. proposto da: Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Fiorentino unitamente all’avvocato Daniela Piccolo -ricorrente- contro Stabilimento Balneare Aurora Sas Di Vaudo Alessandro E C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Masciocchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.2055/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19631/2023 Numero sezionale 223/2026 Numero di raccolta generale 2481/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 19631/2023 Numero sezionale 223/2026 Numero di raccolta generale 2481/2026 Data pubblicazione 05/02/2026