Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement and extinction of proceedings by the tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinct following a formal request by the Tax Agency to terminate the litigation, which the court interpreted as a withdrawal of the claim. The opposing parties, including Zero Industry Srl and Carisma Spa, had previously reached an agreement on procedural costs. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party formally requests the extinction of proceedings due to settlement, the court must declare the case extinct and compensate costs, treating the request as a withdrawal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Sul ricorso n. 6141/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ZERO INDUSTRY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, CARISMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Ceriana, Luigi Cardascia e Raffaele Sgambato; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2380/9/2024 depositata il 16 settembre 2024.
Visto l’atto depositato il 21 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/02/2026 La Presid