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Ordinanza — n. 2479/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal on luxury home loan tax benefits and procedural motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2479/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against the lower court's decision regarding a luxury home loan tax benefit. The agency argued for the application of new regulations to a 2014 purchase, while the taxpayer claimed non-retroactivity and challenged the lower court's vague reasoning on property area calculations. The court found the new law did not apply retroactively to pre-2014 transactions but held the lower court's decision invalid due to insufficient motivation regarding the property's square meterage.

Regesto Legislator

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Art. 18 d.P.R. n. 601/1973; Art. 2697 c.c.: The favorable modification regarding luxury home tax benefits does not apply retroactively to transactions preceding its entry into force. Art. 360, para. 1, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it fails to provide adequate motivation for the exclusion of specific elements, violating constitutional minimums.

Parole chiave

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luxury home tax benefits non-retroactivity of law procedural motivation defects tax substitution levy Cassation cassation deduzione per affitto nelle prestazioni complementari sostituzione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 18 d.P.R. n. 601 del 1973
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
601 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ..
Art. 33, d. lgs. n. 175 del 2014
Per la ricorrente la decisione risulta in violazione di legge, in quanto la modifica normativa che ha interessato i presupposti per la revoca delle agevolazioni prima casa non potrebbe applicarsi alle compravendite antecedenti al 13 dicembre 2014 (entrata in vigore dell’art. 33, d.
Art. 21 tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972
175 del 2014, con la modifica dell’art. 21 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R.
art. 2697 cod. civ
601 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 16/03/2025, n. 7000
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11292/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro GAMBA MATTEO, rappresentato e difeso dall’Avv. BIZIOLI GIANLUIGI (BZLGLG72A19B393H) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Lombardia, SEZ.DIST.BRESCIA n.2401/2020 depositata il 05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione che aveva disconosciuto i benefici per l’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine previsti dall’art. 17, d.P.R. n. 601 del 1973 (relativi ad un mutuo per l’acquisto di un’abitazione, considerata di lusso dall’Agenzia delle entrate, per la quale si erano chiesti i benefici per la prima casa);

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con cinque motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso, integrato da memoria, il contribuente che chiede di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso dell’ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono fondati, assorbito il terzo motivo , infondato il primo motivo ; la sentenza in relazione ai motivi accolti deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 2909, cod. civ., 295 e 337 cod. proc. civ., art. 36, d. lgs. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. . La CTR ha richiamato la sua decisione tra le stesse parti avente ad oggetto l’IVA per l’acquisto dell’abitazione di cui al mutuo oggetto del presente giudizio. Il richiamo da parte della CTR non è stato tuttavia per invocare l’autorità di giudicato, come prospetta la ricorrente, ma solo quale precedente in materia non vincolante (non passato in giudicato). Nessuna vincolante pregiudizialità, del resto, risulta indicata dalla CTR. Il motivo, quindi, risulta infondato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.. Per la ricorrente la decisione risulta in violazione di legge, in quanto la modifica normativa che ha interessato i presupposti per la revoca delle agevolazioni prima casa non potrebbe applicarsi alle compravendite antecedenti al 13 dicembre 2014 (entrata in vigore dell’art. 33, d. lgs. n. 175 del 2014, con la modifica dell’art. 21 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972).

Il motivo è fondato. Con atto notarile del 29 gennaio 2014 il contribuente acquistava un immobile distribuito su tre livelli, con richiesta di avvalersi dei benefici prima casa; oltre all’avviso di liquidazione IVA, ancora in giudizio presso la CGT di secondo grado della Lombardia, era emesso l’avviso di liquidazione delle sanzioni e dell’imposta sostitutiva su operazioni di credito in relazione al contratto di mutuo stipulato il 29 gennaio 2014 (differenza dell’1,75%: 2% meno 0,25% versata). Questa Corte di Cassazione,con decisione condivisa dal collegio alla quale deve darsi continuità, ha già deciso la questione della non retroattività della disposizione di favore, in relazione agli acquisti delle abitazioni considerate di lusso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 33, d. lgs. n. 175 del 2014:

In tema d'IVA, la cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente alla entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 è assoggettata all'IVA con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2014, in materia di registro, e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall'art. 10 citato, bensì alla modifica del testo dell'art. 21 tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972» (Cass.

Sez. 5, 16/03/2025, n. 7000, Rv. 674329 –01).

4. Il terzo motivo risulta assorbito in quanto l’accoglimento del secondo motivo esclude ogni omessa pronuncia prospettata (violazione degli art. 2, 36, d. lgs. 546/1992, 277, 112 e 132 cod. proc. In relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).

5. Con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione degli art. 20, quarto comma, d.P.R. 601 del 1973 e 76, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; motivazione mancante o incomprensibile della sentenza impugnata, art. 36, d. lgs. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.). I motivi, che si analizzano congiuntamente , sono fondati; la sentenza, quale seconda ratio della decisione , evidenzia come l’immobile non superi i 240 mq in considerazione della mancata specificazione della procedura di calcolo dei mq (“ L’ufficio avrebbe dovuto quantomeno specificare le procedure di calcolo, quanto aveva incluso ed escluso nello stesso per rendere una piena motivazione della pretesa erariale contenuta nell’avviso”).

Nell’avviso, trascritto nel ricorso percassazione, invece, si evidenziava che erano ai sensi di legge “esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, la soffitta, le scale e i posti macchina”. La motivazione della sentenza, pertanto, risulta apparente, apodittica e non rispettosa, sul punto specifico, del minimo costituzionale. P.Q.M accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso , assorbito il terzo ed infondato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa