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Decreto — n. 2477/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 2477/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Marco Emilio Mario Cerri, had filed a challenge against a tax collection agency's judgment but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day decision term silence as renunciation tax collection dispute Code of Civil Procedure correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12787/2025 R.G. proposto da: Marco Emilio Mario Cerri, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Astuni -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 3273/2024 depositata il 17/12/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 12787/2025 Numero sezionale 221/2026 Numero di raccolta generale 2477/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/02/2026. Federico Lume Numero registro generale 12787/2025 Numero sezionale 221/2026 Numero di raccolta generale 2477/2026 Data pubblicazione 05/02/2026