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Decreto — n. 2461/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2461/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Massimo Rampa, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision cassation appeal withdrawal statutory time limit litigation costs allocation condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
7582/2024 depositata il 16/12/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12772/2025 R.G. proposto da: Massimo Rampa, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Delia -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 7582/2024 depositata il 16/12/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Numero registro generale 12772/2025 Numero sezionale 217/2026 Numero di raccolta generale 2461/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30/01/2026. Cons. Federico Lume Numero registro generale 12772/2025 Numero sezionale 217/2026 Numero di raccolta generale 2461/2026 Data pubblicazione 05/02/2026