Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a tax regional commission decision extinguished because the taxpayer failed to respond within the statutory period. The Agency of Revenue argued for the appeal's continuation, but the court found no objection raised after the 40-day deadline expired. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the taxpayer to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8540/2023 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro De Rosa Officine S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Nunziante Cesaro unitamente all’avvocato Michele Moscato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 91/2023 depositata il 09/01/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8540/2023 Numero sezionale 216/2026 Numero di raccolta generale 2460/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 04/02/2026 Federico Lume Numero registro generale 8540/2023 Numero sezionale 216/2026 Numero di raccolta generale 2460/2026 Data pubblicazione 05/02/2026