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Decreto — n. 2457/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Abruzzo Tax Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Emiliano Zaccagnini, had not submitted any request for decision after the proposal was communicated, leading the court to apply the automatic withdrawal rule. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40-day statutory period extinction of proceedings tax court judgment legal costs award restituzione dell'assistenza sociale condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11423/2025 R.G. proposto da: Emiliano Zaccagnini, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Donnini -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n.64/2025 depositata il 10/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 11423/2025 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 2457/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20/01/2026. Il consigliere delegato Federico Lume Numero registro generale 11423/2025 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 2457/2026 Data pubblicazione 05/02/2026