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Decreto — n. 2450/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 2450/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, a technology company, had filed a challenge against a regional tax commission decision but remained silent after the court offered a summary resolution. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal silence waiver extinction of litigation summary judgment proposal tax administrative appeal procedural default legal costs award differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26812/2021 R.G. proposto da: Its Impianti Tecnologici Speciali Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Di Caprio -ricorrente- contro Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, e Agenzia Entrate Riscossione in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.3770/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026. Rosanna Angarano Numero registro generale 26812/2021 Numero sezionale 212/2026 Numero di raccolta generale 2450/2026 Data pubblicazione 05/02/2026