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Ordinanza — n. 2449/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed for attempting to re-evaluate facts rather than applying law to a chain swap tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2449/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that denied tax incentives for a property chain swap. The taxpayers argued the transaction involved two distinct swaps, while the Agency contended the intermediate sale was merely a fleeting, instrumental step to achieve the final usufruct acquisition. The court rejected the appeal because the taxpayers' request was for a legal assessment of tax conditions, not a re-evaluation of factual circumstances, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence, limiting its role to verifying the correct application of law to the facts found by the lower courts.

Parole chiave

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chain swap transaction tax incentives first home cassation admissibility re-evaluation of facts correspondence between claim and judgment liquidazione di fondi attribuzione dell'abitazione familiare riscatto della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.
131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 21, second comma, D.P.R. n. 131/1986
Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 21 e 43, primo comma, lettera B, d.P.R.
Art. 1411 c.c.
131/1986e dell’art. 1411, cod.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017
Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
Cass. Sez. 5, 06/11/2023, n. 30770
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24697/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro PIERFELICE LUIGI, PIERFELICE ITALIA, PIERFELICE MARILENA, PIERFELICE SARA, rappresentatie difesi dall' Avv. PIERFELICE MARIA (PRFMRA73A52G482I) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n. 109/2020 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La C.T.R. con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate con la conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti annullando l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che aveva negato le agevolazioni per la prima casa per il trasferimento dell’appartamento dei coniugi Pierfelici in permuta con l’usufrutto su un villino;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle E ntrate con quattro motivi di ricorso;

3. resistono con controricorso i contribuenti Pierfelici Luigi, Pierfelice Italia, Pierfelice Marilena e Pierfelice Sara, che chiedono di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, in quanto nel suo complesso esso chiede alla Corte di legittimità la rivalutazione del fatto non consentita: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito . (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01 ed innumerevoli altre).

Consegue la condanna alle spese; n ei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 21 e 43, primo comma, lettera B, d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 20 e 21, d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..I due motivi, strettamente connessi sul piano logico e giuridico, si trattano unitariamente. Per la ricorrente i contribuenti avrebbero ottenuto due volte il beneficio per l’acquisto della prima casa di abitazione, come evidenziato anche dalla tassazione che ha effettuato il Notaio in sede di liquidazione delle imposte.

Il caso nei suoi aspetti di fatto è pacifico tra le parti. I contribuenti appartenenti alla medesima famiglia, genitori (Luigi ed Amelia – Italia - ), figli (Marilena e Maria) e nipote (Sara, figlia di Marilena) in un unico atto notarile stipulato il 25 maggio 2017 hanno redistribuito il patrimonio con permute, così da addivenire ad attribuire ad ogni familiare la proprietà della casa rispettivamente occupata,come abitazione personale e familiare. In concreto i coniugi Luigi e Italia (proprietari per il 50 % ciascuno) hanno trasferito la proprietà dell’appartamento sito in Pescara, via dei Peligni n. 10, piano 6, alla figlia Marilena (per la figlia Sara, nipote dei coniugi Pierfelice), ricevendo (strumentalmente) la permuta dell’appartamento al piano 1, stesso stabile dalla figlia Marilena; contestualmente i coniugi hanno permutato l’immobile sito in Pescara, via dei Peligni n. 10, piano 6 (ricevuto in permuta come sopra visto) in favore di Maria Pierfelice che trasferiva ai genitori l’usufrutto della villetta in Collecorvino.

Le decisioni di merito (in doppia conforme) evidenziano come «dalla lettura dell’atto non si evince che i coniugi hanno chiesto di godere dell’agevolazione prima casa, in riferimento alla permuta tra appartamenti, in quanto questa viene chiesta in chiusura d’atto, quando ciascuna delle parti comparenti si era garantita la titolarità dell’immobile finale derivata dalle varie permute […] Quindi in buona sostanza, per effetto delle permute a catena, il trasferimento dell’immobile a Pescara in via Peligni e ricevuto in permuta dalla Sig.ra Maria Pierfelice, non è mai entrato nel patrimonio dei coniugi Pierfelice, essendo stato attribuito in permuta alla Sig.ra Maria, che a sua volta, ha concesso in permuta l’usufrutto dell’immobile in Collecorvino, per cui l’agevolazione prima casa, seppure fosse stata richiesta per la permuta dell’appartamento è stata traslata sul villino».

La sentenza ha compiuto, quindi, accertamenti di fatto con motivazione adeguata, insindacabilein questa sede. Ha interpretato l’atto notarile ritenendo lo stesso una permuta a catena, con un trasferimento strumentale. Si tratta di una evidente valutazione delle prove(l’atto notarile, i suoi effetti concreti)insindacabile in sede di legittimità, e il ricorso mira sostanzialmente ad una rivalutazione del fatto non consentita (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01 , citata).

3. Anche sotto il profilo dell’applicazione delle norme, le decisioni di merito risultano corrette e non possono ritenersi in violazione o falsa applicazione delle disposizioni citate dalla ricorrente. Per l’art. 21, d.P.R. 131/1986 “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”.

La permuta a catena (quale negozio plurilaterale con uno scopo comune ai partecipanti –finalità comune -) indubbiamente configura una fattispecie che ai fini dell’imposta di registro richiede l’applicazione del secondo comma dell’art. 21, d.P.R. 131/1986. Le permute sono collegate e finalizzate (“per la loro intrinseca natura, le une dalle altre”) allo scopo finale (l’acquisto delle singole proprietà da parte dei partecipanti al negozio plurilaterale. L’acquisto dell’immobile in contestazione odierna, da parte dei coniugi citati, è avvenuto solo per un istante (ideale), temporalmente non apprezzabile, e, peraltro, soltanto in via strumentale all’assetto finale degli interessi raggiunti nell’atto notarile (l’acquisto dell’usufrutto sulla villetta).

4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata, unitamente alla decisione di primo grado ha deciso sulla base delle prospettazioni delle parti. Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato sussiste. Le ricorrenti hanno sempre sostenuto la sussistenza di permute a catena e dell’acquisto dell’appartamento al primo piano solo in quanto funzionalmente collegato alla successiva permuta dell’usufrutto sul villino.

Sono gli effetti giuridici che sono diversi per i contribuenti e l’Agenzia delle entrate, non i presupposti di fatto; presupposti puntualmente analizzati dalle sentenze. Del resto, la decisione di secondo grado risponde ai motivi di appello dell’Agenzia e in quanto tale non può assolutamente ritenersi in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.. In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. (Cass.

Sez. 5, 06/11/2023, n. 30770, Rv. 669718 -01). Nel caso in giudizio il petitum del ricorso introduttivo del giudizio era quello della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione dei benefici per la prima casa, in un negozio di permuta a catena. Su questa domanda si sono pronunciati i giudici di merito, senza nessuna violazione dell’art. 112, cod. proc. civ..

5. Con il terzo e con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate prospetta violazione e falsa applicazione della nota II bis dell’art. 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986e dell’art. 1411, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Per la ricorrente ci sarebbero due distinte permute e non una sola, per i coniugi Pierfelice. Gli stessi sarebbero decaduti dal beneficio avendo rivenduto l’appartamento al primo piano, entro l’anno, pur essendo sempre rimasti residenti in Collecorvino. Per quanto sopra detto, l’acquisto per un attimo (ideale), temporalmente non apprezzabile, dell’appartamento e, peraltro, soltanto in via strumentale all’assetto finale degli interessi raggiunti nell’atto notarile (l’acquisto dell’usufrutto sulla villetta) non può essere sottoposto a tassazione in applicazione dell’art. 21, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, citato.

La qualificazione dell’atto quale permuta a catena esclude, in radice,una doppia tassazione. P.Q.M Rigettail ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liq