Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing De Rosa Officine S.r.l., had not acted to advance the proceedings after the court's proposal for settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8830/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro De Rosa Officine S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Nunziante Cesaro unitamente all’avvocato Michele Moscato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n.5592/2023 depositata il 11/10/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8830/2024 Numero sezionale 210/2026 Numero di raccolta generale 2443/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 04/02/2026.
Federico Lume Numero registro generale 8830/2024 Numero sezionale 210/2026 Numero di raccolta generale 2443/2026 Data pubblicazione 05/02/2026