Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved Pasquale Miranda challenging a tax commission decision against multiple public entities in Campania. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1725/2020 R.G. proposto da : Pasquale Miranda, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Pepe -ricorrente- contro Camera Di Commercio Industria Artigianato EAgricoltura di Napoli , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Maria Chirico controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato .
Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- nonché contro Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune Arzano in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale CAMPANIAn.4186/2019depositata il 13/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore della camera di Commercio; nella medesima misura in favore dell’Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione oltre spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il