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Ordinanza — n. 2430/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling fixed-rate registration applies to non-definitive dissolution of co-ownership judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2430/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court's decision to apply a fixed registration rate. The agency argued the partial judgment defining co-ownership dissolution should trigger a proportional rate, but the court found it merely deferred the sale without definitively settling property rights. Consequently, the judgment fell under the fixed-rate category for non-definitive acts, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.P.R. n. 131/86; Art. 8 Tariffa: judgments that partially define civil disputes without immediately settling substantive property rights are subject to a fixed registration rate rather than a proportional one.

Parole chiave

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registration tax co-ownership dissolution partial judgment fixed rate proportional rate tax appeal property rights prorata di detrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 d.P.R. n. 131/1986
Art. 8 Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Pertanto, in alcun modo poteva essere applicato l’art. 8 lett.
Art. 1111 c.c.
131 del 1986, nonché dell’art. 1111 c.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 1111 c.c
131 del 1986, nonché dell’art. 1111 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 26341/2021
Sez. U n. 2245/2015
Sez. U n. 2245/2015), deve disattendersi l’istanza di riunione formulata dal controricorrente , non sussistendo ragioni di necessità che ne impongano l’accoglimento.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16315/2022 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall' Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Baldrati Pier Carlo rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tallarico -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ell’EMILIA ROMAGNA n.2/2022 depositata i l 03/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA 1. Pier Carlo Baldrati, Laura Chelli e Umberto Chelli, presentarono separati ricorsi avverso la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n.2013/004/SC/000000484/0/002, con i l qual e l’Agenzia delle Entrate recuperò la solidarietà dell’imposta di registro calcolata nella misura proporzionale del 1%, relativa alla registrazione della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Forlì n. 484 del 2013. La sentenza fu emessa nell’ambito di un giudizio promosso da Pier Carlo Baldrati per lo scioglimento della comunione, della proprietà di un’unità immobiliare ad uso commerciale sita in Forlì, indivisa ed indivisibile in natura.

Nel giudizio i convenuti non si opposero ma chiesero a tal fine al giudice un differimento. Il Tribunale pronunciò sentenza parziale rimettendo la causa in istruttoria per l’espletamento della procedura divendita. Il giudice, dopo aver dichiarato lo scioglimento della comunione osservò, quanto alle conseguenze di tale statuizione, che poiché il consulente aveva inequivocamente rilevata la non comoda divisibilità del bene, in difetto di diversa disponibilità da parte dei comproprietari, occorreva procedere alla vendita dello stesso previa remissione della causa sul ruolo.

La sentenza parziale venne tassata in misura proporzionale del 1% sul presuntivo valore attribuito al bene oggetto di divisione. I ricorsi dei contribuenti vennero accolti. 2.L’agenzia delle Entrate propose appello ma fu disatteso. Il giudice di seconde cure escluse che si fosse al cospetto di una sentenza dichiarativa, accertante lo scioglimento della comunione. Nel dettaglio, il giudice ritenne che la sentenza si fosse “pronunciata esclusivamente sull’ opportunità o meno di differire la divisione, disponendo quindi di procedere con lo scioglimento della comunione rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile”.

Pertanto, in alcun modo poteva essere applicato l’art. 8 lett.

d) della Tariffa mentre avrebbe dovuto trovare applicazione la tassazione nella misura fissa. Avverso la menzionata decisione è proposto ricorso dall’Agenzia delle Entrate affidato adun motivo . Resist e Piercarlo Baldrati con controricorso. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, va ricordato che l’implicito rigetto dell’istanza di riunione di cause connesse è un provvedimento ordinatorio che si fonda su valutazioni di mera opportunità e costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. U n. 2245/2015), deve disattendersi l’istanza di riunione formulata dal controricorrente , non sussistendo ragioni di necessità che ne impongano l’accoglimento. Le cause, relative a tre distinte sentenze, sono infatti trattate e decise nella medesima adunanza non determinandosi così né una violazione del principio della ragionevole durata del processo né compromettendosi la tutela dei diritti delle parti. Può ora trattarsi il ricorso.

2. L’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 lett.

c) della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 1111 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia il giudice di merito avrebbe errato nell’escludere alla fattispecie al suo vaglio l’applicazione dell’imposta proporzionale perché la decisione rientrerebbe tra le decisioni “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” “non recanti trasferimento, condanna o accertamento a contenuto non patrimoniale”. Sempre secondo l’Agenzia ricorrente, la predetta sentenza sebbene non attribuisca alcun diritto ai comunisti “indubbiamente” si riferirebbe ad un “diritto (reale) a contenuto patrimoniale in quanto incide sul diritto reale di proprietà (o altro diritto reale) che ha di certo un contenuto patrimoniale”.

3. Il ricorso è infondato. In base all'articolo 37 del d.P.R. n. 131/86 gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono 'anche parzialmente' il giudizio sono soggette all' imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili e salvo conguaglio all' esito definitivo della lite. L'articolo 8 della tariffa allegata stabilisce, a sua volta, l'aliquota applicabile all' ipotesi di atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano 'anche parzialmente' il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati 'in sede di scioglimento di comunioni'.

La medesima disposizione tariffaria prevede poi un prelievo diverso a seconda che l'atto giudiziario abbia ad effetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari (con applicazione delle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti: lett. a), che implichi 'l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale' (aliquota dell'1%, lett. c), ovvero ancora che non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (misura fissa, lett. d). Orbene, con la sentenza non definitiva in oggetto il Tribunale di Forlì- Cesena, come osservato dalla C.T.R., diversamente dal precedente n. 26341/2021 invocata dall’Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio ricorso, non ha “immediatamente definito aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale” ma si è “pronunciata esclusivamente sull’ opportunità o meno di differire la divisione, disponendo quindi di procedere con lo scioglimento della comunione rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile”.

L'ipotesi tariffaria andava, dunque, stabilita, come in concreto avvenuto, in quella di cui alla lettera d) con aliquota fissa. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.305,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo