Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The Agency of Revenue sued Fingemi Finanziaria Gestioni Milano Srl, while the taxpayer remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law and ordered the taxpayer to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5621/2019 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Fingemi Finanziaria Gestioni Milano Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Grippo Cappelli Partners Studio Legale Gianni Origoni unitamente all’avvocato Nicola Maria Boella -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.LOMBARDIA n.3132/2018 depositata il 05/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 5621/2019 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 2428/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Il CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 5621/2019 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 2428/2026 Data pubblicazione 05/02/2026