Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing an immovable property company, argued against the tax authority but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16594/2019 R.G. proposto da: Spa Concerto Immobiliare, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Menici unitamente agli avvocati Paolo Ricciardi, Carlo Cortinovis -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale LOMBARDIAn.5277/2018 depositata il 03/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16594/2019 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 2424/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 16594/2019 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 2424/2026 Data pubblicazione 05/02/2026