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Decreto — n. 2413/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as client waived right by adopting the simplified scrapping scheme definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 2413/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct because the appellant voluntarily adopted the simplified definition for vehicle scrapping. The appellant, represented by two lawyers, had previously filed a challenge against a regional tax commission decision but later submitted a waiver on October 17, 2025. The court ruled that this waiver extinguished the litigation and allowed for the compensation of legal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The court's jurisdiction over a cassation appeal is extinguished when the appellant voluntarily waives the right to proceed by adopting a simplified settlement definition.

Parole chiave

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cassation appeal extinction voluntary waiver of rights simplified scrapping scheme compensation of costs tax administrative litigation procedural waiver judicial economy principle rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 17 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 6682/2020proposto da: VALERIO NENNA, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Augusto Sinagra e Franco Sabatini; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5677/5/2019, depositata il 10 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 17 ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29/01/2026 La Presidente