Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, representing a tax dispute against the Regional Tax Commission, remained silent despite the procedural deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court's proposal to define the judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15433/2021 R.G. proposto da: Giuseppe Boni, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marcoccia -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Viterbo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.3881/2020 depositata il 07/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15433/2021 Numero sezionale 198/2026 Numero di raccolta generale 2403/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 15433/2021 Numero sezionale 198/2026 Numero di raccolta generale 2403/2026 Data pubblicazione 05/02/2026