Court declares process extinguished due to simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the simplified definition of tax debts under the new 'rottamazione quater' law. The plaintiff, Edilinvest Srl, challenged the tax agency's decision to finalize the debt load, but the court noted the procedural perfection of the simplified definition. Consequently, the court ruled that the litigation is terminated and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The simplified definition of tax debts under the new law automatically extinguishes the judicial process, rendering subsequent merit judgments ineffective and payments made non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13455/2020 R.G. proposto da: EDILINVEST SRL rappresentata e difes a dall' AVVOCATO SIMONA CAPRIOLO unitamente all’AVVOCATO FRANCESCO BARONI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM . TRIB . REG . TOSCANA SEZ . DIST . DI LIVORNO n. 1420/10/2019depositata il 15/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come da interlocutoriadell’Avvocatura di Stato del 02/02/2026; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/02/2026 La