Court declares process extinguished due to tax debt cancellation under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the cancellation of tax debts under the 2022 scrapping law. The plaintiff challenged the Regional Tax Commission's decision that debts assigned to collection agents were wiped out, while the state argued these sums were irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of the debt automatically invalidates all related judicial proceedings and judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The statutory extinction of tax debts under the scrapping law renders all related judicial proceedings and judgments without effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6044/2015 R.G. proposto da: GENNARO NOMIMINATO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO POLISI unitamente all’avvocato PAOLO STRAVINO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro EQUITALIA SUD SPA avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 6942/31/2014 depositata il 14/07/2014 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione(vgs. istanza di estinzione del giudizio depositata dal difensore della parte ricorrente in data 26/01/2026); che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/02/2026 La P