Italian Court declares tax appeal process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The appellant argued for a hearing to declare the tax liability extinguished, but no such request was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural term expired without intervention, leading to the automatic extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If neither party requests a hearing within the prescribed term for the declaration of extinction, the process extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9337/2016 R.G. proposto da: M UNO TRADING CONSORZIO GRANDI MAGAZZINI IN LIQUIDAZIONE (in persona del legale rappresentante DI DONNA ANDREA) e CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIASRL IN LIQUIDAZIONE (in persona del legale rappresentante OGGIANO SERGIO ) , rappresentate e difes e dall'avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE unitamente all’AVVOCATO GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA n. 306/01/2015 depositata il 10/03/2015 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la comunicazione invia ta dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 29/01/2026 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/02/2026 L